Ordinanza n. 3356/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Direzione Generale del Personale – Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2026, concernente: "I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia Penitenziaria – Individuazione sedi di assegnazione" (all. n. 1); - della nota della Direzione Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali prot. n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2026, avente ad oggetto: "S.A.P.Pe. nota n. -OMISSIS- del 10.02.2026. Mobilità dei Commissari Capo del VII° Corso" (all. n. 2); - della nota della Direzione Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2026, con oggetto: "S.A.P.Pe. note nn. -OMISSIS- del 24.03.2026 e -OMISSIS- del 25.03.2026. Assegnazioni di sede al termine del I Corso per Vice Commissari del Ruolo dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria" (all. n. 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti di indizione e svolgimento della procedura di scelta delle sedi da parte dei Vice Commissari del I Corso, fissata per il 1° aprile 2026; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Direttore Generale del Personale – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del 13 maggio 2026, recante annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 24 marzo 2026; - della nota della Direzione Generale del Personale – Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria prot. n.-OMISSIS- del 13 maggio 2026, di trasmissione del predetto decreto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi all'individuazione e assegnazione delle sedi al termine del I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia Penitenziaria, nonché decreto di annullamento dell'atto del 24 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, le note dell'Amministrazione penitenziaria concernenti la mobilità, l'individuazione e l'assegnazione delle sedi al termine del I Corso per Vice Commissari del ruolo dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi quelli relativi alla procedura di scelta delle sedi. Con motivi aggiunti hanno impugnato il decreto del Direttore Generale del Personale del 13 maggio 2026, recante l'annullamento del provvedimento del 24 marzo 2026, e la relativa nota di trasmissione. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della contestazione degli atti di assegnazione e mobilità e della successiva autotutela amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, anche alla luce del bilanciamento degli interessi contrapposti, valorizzando le esigenze organizzative rappresentate dall'Amministrazione e formalizzate nel decreto del 13 maggio 2026, consistenti nell'implementare il numero dei funzionari per supportare il comandante del reparto nella gestione dell'area sicurezza. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris. La trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti è stata confermata per l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora, all'esito del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato può essere negata quando non risulti dimostrato il periculum in mora, anche se il giudice non svolga una specifica valutazione sul fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere considerate le esigenze organizzative e di sicurezza rappresentate dall'amministrazione, qualora siano concretamente espresse nell'atto sopravvenuto o negli atti del procedimento.
- La presenza di un interesse pubblico organizzativo alla tempestiva implementazione degli organici può prevalere, nella fase cautelare, sugli interessi individuali dedotti dai ricorrenti, senza anticipare la decisione di merito.
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