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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05086/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello territoriale che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico. Nel ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e non specificamente confrontata con la ratio della decisione impugnata: mancava la precisa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto idonee a consentire il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto della contestazione e della doglianza di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in formule generiche o meramente evocative del vizio denunciato, senza una concreta critica alla decisione impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è აუცილaria la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto che si intendono sottoporre al controllo di legittimità; la mancanza di specificità impedisce l'esame nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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