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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33835/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel procedimento di cassazione era stata proposta un'istanza di ricusazione nei confronti di due consiglieri della Corte di cassazione, deducendo in modo molto ampio e generico asserite ragioni di parzialità, pretesi rapporti di sodalizio o appartenenza associativa e politica con i difensori delle controparti, pregresse liti e precedenti provvedimenti adottati dagli stessi magistrati in controversie tra le medesime parti. L'istanza veniva riferita, con contenuto sostanzialmente identico, a due distinti ricorsi per cassazione ritenuti dal richiedente connessi. I ricorrenti sostenevano inoltre che la proposta del consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c. e la partecipazione del relatore al collegio potessero integrare ragioni di incompatibilità o ricusazione. La Corte ha esaminato preliminarmente la questione della separata considerazione dell'istanza per ciascun giudizio, escludendo che la dedotta connessione dei ricorsi potesse giustificare una trattazione unitaria dell'incidente. Ha quindi ritenuto l'istanza inammissibile perché proposta anche nei confronti di un magistrato non componente del collegio chiamato a decidere, perché la mera proposta del relatore nel rito camerale di cassazione non determina obbligo di astensione né può costituire indebita anticipazione del giudizio, e perché mancavano motivi specifici, fatti specifici e ogni supporto probatorio idoneo a ricondurre le doglianze alle ipotesi tassative di ricusazione previste dal codice di rito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di una pena pecuniaria di euro 250. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti per le valutazioni di competenza in relazione ai contenuti dell'istanza, ritenuti suscettibili di rilievo disciplinare deontologico. La decisione non ha affrontato il merito del ricorso per cassazione principale, ma solo il giudizio incidentale di ricusazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    costituzione personale del difensore in giudizio

    richiamato solo per descrivere la presenza in proprio dell'avvocato che assisteva i ricorrenti; nessuna specifica questione interpretativa affrontata.

  • art. 51 c.p.c.

    le cause di astensione/ricusazione devono essere ricondotte a ipotesi tipiche; la mera appartenenza associativa o la pregressa partecipazione al collegio in altri giudizi non integra, di per sé, motivo di astensione o ricusazione; nel rito camerale ex art. 380-bis non opera l'obbligo di astensione del relatore per la sola proposta di trattazione.

  • art. 52 c.p.c.

    devono essere indicati con l'istanza, quale condizione di ammissibilità della stessa, motivi specifici

    l'istanza di ricusazione è ammissibile solo se contiene motivi specifici fondati su fatti specifici riconducibili alle ipotesi legali di ricusazione; la genericità delle allegazioni comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    adunanza camerale; proposta del relatore

    la proposta del relatore nel procedimento camerale di cassazione non ha carattere decisorio e non anticipa il giudizio del collegio; non costituisce causa di astensione o ricusazione.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione dei ricorsi per cassazione presuppone condizioni proprie e non può essere giustificata dalla sola presentazione di un'istanza di ricusazione comune a più giudizi.

  • art. 88 c.p.c.

    dovere di probità e di conformità alla dignità ed al decoro della professione

    richiamato come parametro per la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per le valutazioni deontologiche.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione deve indicare fatti e motivi specifici e non può risolversi in accuse generiche di parzialità, appartenenza associativa o vicinanza politica dei magistrati.
  • Le cause di astensione e ricusazione sono tassative: il giudice può essere ricusato solo per circostanze riconducibili alle ipotesi previste dalla legge, non per mere valutazioni soggettive della parte.
  • La ricusazione non può essere utilizzata in via preventiva contro magistrati non ancora assegnati al collegio o non effettivamente chiamati a decidere la causa.
  • Nel procedimento camerale di cassazione la proposta del consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c. non ha natura decisoria e non integra, di per sé, motivo di astensione o ricusazione.
  • La partecipazione degli stessi magistrati a precedenti giudizi tra le medesime parti non costituisce di per sé motivo di ricusazione.
  • In mancanza di specificità delle allegazioni e di un minimo supporto probatorio, l'istanza di ricusazione è inammissibile.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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