Cassazione Civile, Ordinanza n. 02190/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture relative a trasporti di merce. In primo grado il giudice aveva accolto l’opposizione del destinatario dell’ingiunzione, revocando il decreto, sul rilievo che non fosse provato alcun contratto di trasporto diretto tra le due società, poiché l’interlocutore per l’esecuzione dei servizi era stato un terzo soggetto, al quale il corrispettivo era stato già versato. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che l’accettazione della merce, documentata dai DDT non contestati, valesse come trasferimento alla destinataria dei diritti del terzo e legittimasse il vettore a chiedere direttamente il corrispettivo. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. e omesso esame, sostenendo che i DDT erano intestati alla stessa società e consegnati agli autisti inviati dal terzo, che non vi era prova di un rapporto di subcommittenza e che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la mala fede della controparte e la pretesa costruzione fittizia del rapporto. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, assumendo che le schede di trasporto sarebbero state abusivamente compilate e alterate per simulare un contratto di subcommittenza e che fosse stato erroneo non valorizzare la mancata chiamata in manleva del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricorrente si era limitata a sviluppare una censura sull’art. 1189 c.c. e sulla buona o mala fede, senza confrontarsi con il fondamento effettivo della decisione d’appello, che aveva applicato il principio secondo cui, nel trasporto a favore di terzo, la richiesta/consegna della merce integra la dichiarazione di volerne profittare ex art. 1411 c.c. e legittima il vettore a rivolgersi direttamente al destinatario. La censura è stata anche ritenuta nuova, poiché la disciplina del pagamento al creditore apparente non risultava trattata nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato respinto perché le doglianze non riguardavano un fatto storico decisivo omesso, ma questioni, argomentazioni e deduzioni difensive; inoltre era formulato in modo generico, senza adeguata allegazione del fatto omesso e del modo in cui fosse stato discusso tra le parti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo. Separatamente, in sede di correzione di errore materiale, la Corte ha rettificato la liquidazione delle spese da euro 16.000 a euro 1.600 per compensi.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
Non è stata applicata dalla Corte d'appello; in cassazione la censura che la invocava è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi ed era anche nuova.
art. 1411 c.c.
La richiesta di consegna o la consegna a destinazione della merce integra la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto; da quel momento il destinatario fa propri gli effetti del trasporto e il vettore può rivolgersi direttamente a lui per il corrispettivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve specificare in modo puntuale e intelligibile l'errore di diritto della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è denunciabile solo se riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non già questioni, argomentazioni o deduzioni difensive.
art. 287 c.p.c.
Utilizzato nel procedimento di correzione dell'errore materiale per rettificare la liquidazione delle spese.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per la correzione di errore materiale o di calcolo in sede di legittimità.
art. 288 c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto a favore di terzo, la richiesta di consegna o la consegna della merce al destinatario può valere come dichiarazione di voler profittare del contratto ai sensi dell'art. 1411 c.c., con conseguente legittimazione del vettore ad agire direttamente verso il destinatario per il corrispettivo.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o norme non realmente applicate dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente denunciare questioni giuridiche, valutazioni probatorie o un generico complesso di circostanze difensive.
- Le questioni nuove non trattate nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio, e il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto del merito le abbia già dedotte.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contenga un evidente lapsus di battitura o di calcolo, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
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