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Sentenza

Sentenza n. 1817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n.-OMISSIS- resa inter partes, concernente una sanzione disciplinare di giorni uno di “consegna”.

Giustizia amministrativa202308808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva annullato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Un carabiniere aveva impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna, irrogata per avere accolto un anziano vittima di un furto e, anziché formalizzare direttamente la denuncia, averlo indirizzato verso altro reparto territorialmente competente, dopo aver contattato i militari che in precedenza non avevano ricevuto la denuncia. Il militare contestava la genericità dell’addebito e della motivazione, la violazione degli artt. 713, 717, 729 e 732 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, la mancata considerazione della propria condotta cortese e collaborativa e l’eccesso di potere per sproporzione della sanzione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la condotta non avesse arrecato nocumento all’immagine dell’Arma e che l’inesperienza del militare, in servizio da circa sei mesi e al primo incarico, fosse rilevante. Il Comando Legione Carabinieri Campania ha appellato la sentenza deducendo l’eccesso di potere per sproporzione e disparità di trattamento. Secondo l’amministrazione, il militare avrebbe dovuto ricevere e formalizzare la denuncia, l’inesperienza non sarebbe stata valorizzabile, considerata la formazione ricevuta e il servizio già svolto, e il comportamento avrebbe arrecato un obiettivo pregiudizio all’immagine e all’onore dell’Istituzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento della sanzione. Ha ritenuto corretta la valutazione del TAR sulle concrete modalità della condotta: il militare aveva contattato i colleghi competenti per territorio che in precedenza avevano rifiutato di ricevere la denuncia, assumendo un comportamento collaborativo apprezzato dallo stesso denunciante e descritto dalla stampa come caratterizzato da disponibilità e comprensione. Non è stato ravvisato un indissolubile nesso causale tra la condotta del militare e il lamentato nocumento all’immagine e all’onore dell’Arma. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole considerare la limitata esperienza di servizio del militare. Ha osservato che l’appello non formulava specifiche censure contro il passaggio motivazionale della sentenza relativo alla disciplina applicabile alla proporzionalità della sanzione. Richiamando anche l’art. 751 del Regolamento, ha ribadito che la condotta disciplinarmente sanzionabile deve raggiungere adeguati livelli di gravità oggettiva, quali la violazione di doveri diversi da quelli previsti dalla norma, la recidiva o le più gravi violazioni della disciplina e del servizio; la condotta contestata non raggiungeva tale soglia. Le spese del grado sono state compensate per l’assoluta peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 713 T.U.O.M.

    La norma è stata richiamata nell’addebito disciplinare, ma il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva adeguatamente collegato la condotta concreta alla violazione normativa contestata.

  • art. 717 T.U.O.M.

    La norma è stata richiamata nell’addebito disciplinare, senza che fosse adeguatamente esplicitata la correlazione tra la condotta del militare e la violazione dei doveri ivi previsti.

  • art. 729 T.U.O.M.

    La norma è stata indicata tra quelle asseritamente violate, ma la decisione ha escluso che la condotta accertata integrasse una mancanza disciplinare di gravità sufficiente.

  • art. 732 T.U.O.M.

    La norma è stata richiamata nell’atto disciplinare, senza una specifica e adeguata dimostrazione della sua violazione.

  • art. 751 del Regolamento in materia di ordinamento militare

    La disciplina richiamata dal giudice depone nel senso che la condotta sanzionabile deve presentare un’adeguata gravità oggettiva, riconducibile a violazioni rilevanti dei doveri, recidiva o più gravi violazioni della disciplina e del servizio.

Massime di principio

  • La sanzione disciplinare militare deve essere proporzionata alla concreta gravità oggettiva della condotta e non può fondarsi sul solo rilievo formale di una disfunzione o sul successivo risalto mediatico della vicenda.
  • Nella valutazione della responsabilità disciplinare devono essere considerate le modalità effettive del comportamento del militare, comprese le iniziative collaborative adottate per rimediare a precedenti disfunzioni e l’atteggiamento tenuto verso l’utente del servizio.
  • Il nocumento all’immagine dell’amministrazione non può essere imputato automaticamente al singolo militare: occorre dimostrare un effettivo e specifico collegamento causale tra la condotta contestata e il pregiudizio istituzionale dedotto.
  • La limitata esperienza di servizio può costituire elemento rilevante nella valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione disciplinare.
  • L’atto disciplinare deve esplicitare il collegamento tra i fatti contestati e le specifiche disposizioni normative o regolamentari asseritamente violate, in modo da consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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