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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17546/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava l'estensione del fallimento alla socia accomandante (per presunta ingerenza nella gestione) e denunciava, quale vizio procedurale, la violazione del litisconsorzio necessario per i creditori istanti del fallimento sociale non essendo stati chiamati nel giudizio di estensione: inoltre censurava la valutazione degli atti (operatività dei conti correnti, bonifici, prelievi) ritenuti decisivi per l'accertamento dell'ingerenza nella gestione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'ingerenza della socia nella gestione sulla base di dichiarazioni testimoniali e di operatività bancaria, e ha affermato il principio di diritto che, dopo la riforma della disciplina fallimentare, i creditori che hanno promosso il fallimento della società non sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione promosso dal curatore né nel reclamo avverso la sentenza di estensione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla valutazione probatoria sui movimenti bancari. La ricorrente è stata condannata alle spese (liquidate in euro 5.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 15 l. fall.

    Norma richiamata nel contesto del procedimento di estensione: la Corte interpreta che, dopo la riforma che ha introdotto ricorrenti in senso proprio, l'articolazione procedurale non comporta il litisconsorzio necessario dei creditori della società quando l'estensione è promossa dal curatore.

  • art. 18 l. fall.

    Regola i contenuti e i limiti del reclamo contro la sentenza di fallimento; la Corte sottolinea il carattere devolutivo del reclamo e che esso deve rimanere circoscritto all'oggetto specifico della pronuncia di estensione, non potendo essere usato per riesaminare la sentenza principale.

  • art. 147 l. fall.

    Disciplina l'estensione del fallimento ai soci. La Corte chiarisce che l'oggetto dell'azione di estensione è specifico (accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile e condizioni temporali e sostanziali) e differente dall'azione principale di fallimento della società, giustificando l'assenza del litisconsorzio necessario dei creditori sociali quando l'estensione è promossa dal curatore.

  • art. 148 l. fall.

    Prevede la separazione delle procedure e dei patrimoni tra fallimento della società e fallimento del socio; la Corte lo usa per sostenere l'autonomia delle due procedure e l'additività della sentenza di estensione.

  • art. 91 c.p.c.

    Citato in relazione alla funzione dell'intervento delle parti: la Corte osserva che l'art. 91 c.p.c. non giustifica, nel caso dell'estensione promossa dal curatore, la partecipazione dei creditori sociali come litisconsorti necessari.

  • art. 2320 c.c.

    Definisce il divieto per il socio accomandante di ingerire nella gestione. La Corte conferma che l'accertamento dell'ingerenza può fondarsi anche su atti isolati o non continui purché abbiano rilevanza decisionale e non siano meri atti esecutivi.

  • art. 331 c.p.c.

    Riferimento alla disciplina del litisconsorzio processuale: la Corte distingue la fattispecie valutando l'unitarietà soggettiva e oggettiva della situazione e ritenendo che nel reclamo per estensione il contraddittorio necessario è il curatore e l'istante dell'estensione, non tutti i creditori del fallimento sociale.

Massime di principio

  • Se l'estensione del fallimento è promossa dal curatore, i creditori che avevano chiesto il fallimento della società non sono necessariamente litisconsorti necessari nel procedimento di estensione né nel relativo reclamo; il contraddittorio indispensabile comprende il curatore e chi ha chiesto l'estensione.
  • Il reclamo avverso la sentenza di estensione ha per oggetto autonomo e limitato l'accertamento della fallibilità del socio e non consente di riesaminare la sentenza principale del fallimento della società quando questa non sia stata impugnata.
  • Ai fini dell'art. 2320 c.c. l'ingerenza del socio accomandante nella gestione può essere accertata anche tramite atti isolati o non continuativi, se tali atti hanno influenza decisiva o comunque rilevante sulla amministrazione societaria; non è richiesta una prova di intensità o durata.
  • La valutazione dell'operatività dei conti correnti e dei movimenti bancari rientra nella discrezionalità del giudice di merito: censure che chiedano una rivalutazione puramente probatoria senza violazioni di diritto sono inammissibili in cassazione.
  • Per contestare la mancata chiamata di terzi nel giudizio di estensione occorre dimostrare che la loro partecipazione fosse necessaria in relazione all'oggetto specifico dell'azione di estensione; la sola appartenenza ai creditori della società non basta dopo la riforma procedurale.
  • Per tutelare i propri interessi in ordine all'estensione, un socio o un creditore può promuovere direttamente l'istanza di estensione o comparire nei provvedimenti: la legittimazione attiva e la possibilità di iniziativa diretta riducono la necessità di un litisconsorzio esteso.

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