Sentenza n. 8561/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE n. RS30-2026-00160 del 02.03.2026 con cui la stazione appaltante INPS ha stabilito di aggiudicare definitivamente in favore dell’operatore economico Consorzio Stabile Cantiere Italia, C.F./P.IVA 09577301212, con sede legale a Napoli, in Via Riviera di Chiaia n. 215, l’appalto avente ad oggetto: “Accordo quadro biennale con unico operatore economico per l’esecuzione di lavori di efficientamento impianto di climatizzazione e corpi illuminanti delle parti comuni della Direzione Generale INPS – viale Aldo Ballarin, 42 – Roma” (CIG: B90580898A), per un valore stimato a base di gara di € 3.870.329,03 oltre iva; - della nota PEC del 4.3.2026 con cui l’Ente appaltante, in persona del RUP, ha comunicato al RTI ricorrente l’adozione del suddetto provvedimento; - ove occorra, degli atti del seggio di gara, ivi inclusi i relativi verbali di gara, nella parte in cui l’operatore economico aggiudicatario è stato ammesso alla gara nonché nella parte in cui la Stazione Appaltante ha ritenuto soddisfatti i requisiti di qualificazione in capo allo stesso, e segnatamente del Verbale n. 5 del 14.01.2026 e del Verbale n. 6 Seduta Seggio di gara del 20.01.2026 e del 26.01.2026 in cui il Seggio di gara ha analizzato il contenuto della busta amministrativa e svolto i relativi controlli senza rilevare le anomalie e le carenze nella partecipazione del consorzio aggiudicatario; - di tutti gli atti presupposti, connessi o successivi alla succitata Determinazione di aggiudicazione, ancorché non conosciuti; nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A), e per la conseguente condanna al risarcire del danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore di un consorzio stabile di un accordo quadro biennale per lavori di efficientamento degli impianti della Direzione Generale INPS di Roma, nonché gli atti di ammissione e verifica dei requisiti del consorzio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del consorzio stabile, sostenendo che quest’ultimo avesse partecipato come consorzio esecutore in proprio e che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 al d.lgs. 36/2023, il superamento del meccanismo del mero cumulo alla rinfusa imponesse al consorzio, per eseguire direttamente i lavori, il possesso di una propria struttura aziendale operativa autonoma, distinta da quella delle consorziate. Secondo la ricorrente, il consorzio aggiudicatario ne era invece privo. Sono stati inoltre contestati, in via derivata, i verbali del seggio di gara e gli atti con cui la stazione appaltante aveva ritenuto sussistenti i requisiti di qualificazione. La ricorrente ha chiesto anche la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., ritenendolo manifestamente infondato. Richiamando le sentenze del Consiglio di Stato nn. 364 e 367 del 17 gennaio 2025, il Collegio ha affermato che il divieto di avvalimento a cascata non impedisce al consorzio stabile di prestare requisiti speciali acquisiti mediante il rapporto consortile con le proprie consorziate, poiché queste non sono soggetti terzi rispetto al consorzio. Il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, ma opera come impresa collettiva sulla base del stabile rapporto organico e mutualistico con le consorziate; pertanto, non è necessario che disponga di un’organizzazione operativa distinta da quella delle consorziate quando esegue direttamente le prestazioni. L’art. 67 d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, distingue tra lavori eseguiti direttamente dal consorzio, per i quali il consorzio può cumulare i propri requisiti con quelli delle consorziate, e lavori affidati alle consorziate designate, per i quali ciascuna deve possedere e dimostrare i requisiti richiesti, salvo il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 104. La disposizione è stata ritenuta, per la parte rilevante, norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva, con superamento del precedente orientamento espresso nel parere ANAC n. 558/2023. Sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Ha consentito al TAR di motivare il rigetto mediante il richiamo sintetico a precedenti conformi, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
art. 67 d.lgs. 36/2023
possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio
La norma, come modificata dal d.lgs. 209/2024, non limita l’avvalimento ai requisiti maturati dal consorzio in proprio, ma vieta la spendita plurima dei requisiti; distingue inoltre tra esecuzione diretta del consorzio e affidamento delle prestazioni alle consorziate designate.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Quando l’esecuzione dei lavori è affidata alle consorziate designate, queste devono possedere e dimostrare i requisiti richiesti e possono ricorrere all’avvalimento secondo la disciplina generale.
art. 122 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, domanda rimasta assorbita dal rigetto dell’impugnazione principale.
Massime di principio
- Il consorzio stabile è un operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica, ma fondato su un stabile rapporto organico e mutualistico con le imprese consorziate; queste ultime non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ai fini della qualificazione e dell’avvalimento.
- Il ricorso del consorzio stabile ai requisiti conferiti o maturati attraverso le consorziate non integra avvalimento a cascata, poiché il rapporto tra consorzio e consorziate costituisce la base organizzativa e mutualistica dell’impresa consortile, non un distinto avvalimento con un soggetto ausiliario terzo.
- Quando il consorzio stabile esegue direttamente i lavori, non è necessario che disponga di una struttura aziendale operativa autonoma e distinta da quella delle consorziate; la sua organizzazione può fare leva sull’impresa collettiva costituita dal vincolo consortile.
- Nell’appalto di lavori, se il consorzio stabile esegue direttamente le prestazioni, può cumulare i propri requisiti con quelli delle consorziate; se invece affida l’esecuzione alle consorziate designate, ciascuna consorziata deve possedere e dimostrare i requisiti richiesti, potendo ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023.
- La disciplina dell’art. 67 d.lgs. 36/2023, come modificata dal d.lgs. 209/2024, è stata qualificata, per la parte considerata, come norma di interpretazione autentica e dunque applicabile retroattivamente, con superamento dell’opposto precedente orientamento amministrativo.
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