Sentenza n. 1390/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di accoglimento parziale FIS 1202228-2022/2022, del 23 giugno 2022, comunicato via PEC alla Società il 15 luglio 2022, nella parte in cui l'INPS ha parzialmente rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.31/03/2022.0249382, istanza volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per tutto il mese di marzo 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di accoglimento parziale dell'istanza di assegno di integrazione salariale, limitato al periodo 21-31 marzo 2022, con parziale diniego per il periodo precedente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS aveva accolto solo parzialmente la domanda di assegno di integrazione salariale presentata per l'intero mese di marzo 2022, ritenendo tardiva la domanda, trasmessa il 31 marzo 2022, per il periodo antecedente al 21 marzo. Ha dedotto la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, trattandosi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a un evento oggettivamente non evitabile, la domanda non era soggetta al termine ordinario di quindici giorni dall'inizio della sospensione, ma poteva essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si era verificato l'evento, quindi entro la fine di aprile 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla domanda la disciplina speciale prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 per gli eventi oggettivamente non evitabili. Tale disposizione stabilisce che, mentre le domande ordinarie devono essere presentate entro quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per gli eventi oggettivamente non evitabili il termine scade alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Poiché la domanda, presentata il 31 marzo 2022, riguardava un evento oggettivamente non evitabile e risultava quindi tempestiva secondo il termine speciale, l'INPS non poteva limitarne l'accoglimento al solo periodo 21-31 marzo 2022. Il provvedimento di parziale diniego è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
Costituisce la base normativa del trattamento di integrazione salariale ordinario richiesto dalla società, nella forma dell'assegno di integrazione salariale.
art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015
la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
La norma prevede un termine ordinario di quindici giorni e, per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, un termine speciale più ampio, coincidente con la fine del mese successivo a quello dell'evento.
art. 7 d.l. 4/2022
Rileva per l'accesso ai trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. 148/2015.
messaggio INPS n. 606/2022
È richiamato per la disciplina transitoria delle domande relative alle sospensioni e riduzioni intervenute tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, per le quali era previsto un termine collegato alla pubblicazione del messaggio.
Massime di principio
- Per le domande di accesso agli ammortizzatori sociali relative a eventi oggettivamente non evitabili, il termine di presentazione non è quello ordinario di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ma quello speciale della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
- Quando una domanda di integrazione salariale è tempestiva secondo il termine speciale previsto per gli eventi oggettivamente non evitabili, l'amministrazione non può negare il trattamento per il periodo anteriore facendo applicazione del termine ordinario di quindici giorni.
- La valutazione della tempestività della domanda di ammortizzatore sociale deve essere compiuta in relazione alla causale dichiarata e alla disciplina speciale applicabile agli eventi oggettivamente non evitabili.
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