Cassazione Penale, Sentenza n. 1969/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativi alla dosimetria della pena: si contestava che la Corte del rinvio avesse fissato la pena base in misura ampiamente superiore alla media edittale (anni 3 e mesi 9 secondo la difesa) senza un adeguato e specifico confronto con gli argomenti difensivi; il tema originario della difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato era già stato valutato nelle precedenti fasi e il giudizio sul merito della pena riguardava il ricalcolo operato dalla Corte del rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte del rinvio riguardo alla determinazione della pena (tenuto conto dell'aggravante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000, del ruolo dell'imputato e dell'entità dell'evasione) e ha rigettato la censura sulla dosimetria e sugli aumenti per continuazione. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000
La Corte ha considerato la fattispecie aggravata ai sensi dell'art.13-bis, comma 3, nel calcolo della pena base per l'indebita compensazione di crediti IVA inesistenti.
Codice penale
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione che valorizza i parametri previsti dall'art.133 (gravità del fatto, personalità dell'imputato, ecc.) per giustificare uno scostamento dalla misura media edittale.
Codice penale
Sull'aumento per continuazione la Corte ha richiamato la discrezionalità prevista dall'art.132, osservando che incrementi di esigua entità per reati satellite non richiedono motivazione analitica.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione al principio secondo cui non sussistono ragioni di esonero dal pagamento delle spese o della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di legittimità
Sez.3 n.29968/2019 (Del Papa); Sez.2 n.36104/2017 (Mastro); Sez.6 n.44428/2022 (Spampinato)
Riferimenti interpretativi richiamati per il corretto calcolo della media edittale e per il principio secondo cui la motivazione sulla dosimetria è sufficiente se indica l'impiego dei criteri dell'art.133; inoltre, confermato che per aumenti di esigua entità per continuazione non è necessaria una motivazione dettagliata.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve esplicitare l'impiego dei criteri di cui all'art.133 c.p. (gravità, personalità, modalità, ecc.); la motivazione può essere anche sintetica ('pena congrua', 'pena equa') salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui occorre un giustificato e più dettagliato ragionamento.
- La media edittale va calcolata correttamente dividendo per due la differenza tra massimo e minimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non semplicemente dimezzando il massimo.
- Gli aumenti per continuazione possono essere stabiliti in misura anche modesta per ciascun reato satellite; se l'incremento è di esigua entità il giudice non è tenuto a una motivazione particolareggiata per ciascun reato satellite.
- In caso di discrepanza fra il dispositivo letto in udienza e quello depositato, prevale il dispositivo formalmente depositato salvo che sia immediatamente rilevabile un errore materiale che produca un risultato più favorevole per l'imputato; la difesa deve indicare e dimostrare l'errore materiale se intende far valere la lettura diversa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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