Cassazione Civile, Ordinanza n. 04237/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di consulenza professionale in ambito fiscale e societario. Il cliente ha agito contro due professionisti cui aveva affidato la gestione di vari adempimenti, lamentando inadempimenti professionali e chiedendo il risarcimento dei danni. In particolare, contestava la mancata proposizione di un ricorso per cassazione contro una decisione della Commissione tributaria regionale relativa ad accertamenti fiscali a suo carico, sostenendo che ciò gli avesse fatto perdere la chance di ottenere un esito favorevole della lite tributaria e, in via ulteriore, di accedere a una definizione agevolata del contenzioso. Chiedeva anche la restituzione dei compensi già corrisposti ai professionisti, assumendo che il contratto dovesse considerarsi risolto per inadempimento. La Corte d'appello aveva però ritenuto che non vi fossero serie probabilità di vittoria nel giudizio tributario e che non fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto professionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul nesso causale e sulla diligenza professionale per avere escluso il rapporto tra inadempimento e danno; 2) violazione delle medesime norme e dei limiti dell'appello, sostenendo che il giudizio tributario avrebbe potuto portare comunque a un esito favorevole; 3) omessa considerazione del danno da perdita della possibilità di accedere alla definizione agevolata ex d.l. 50/2017; 4) erronea valutazione della chance, che il ricorrente riteneva dovesse essere quantificata al 100% anziché al 15%; 5) erronea esclusione di una domanda di risoluzione implicita del contratto professionale e, quindi, del diritto alla restituzione dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, già compiutamente svolta dalla corte territoriale, la quale aveva escluso una significativa probabilità di esito favorevole della lite tributaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, poiché la prospettata perdita della chance di definizione agevolata non risultava allegata nei precedenti gradi di giudizio né menzionata nella sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la chance andava valutata rispetto all'esito complessivo e definitivo della lite tributaria, non al solo passaggio di legittimità. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura si risolveva in una contestazione dell'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 c.p.
richiamato solo come parametro per il nesso di causalità; la Corte non ne fa applicazione in senso penalistico, ma lo usa nel dibattito sul nesso eziologico in chiave civilistica.
art. 1176 c.c.
evocato quale criterio di diligenza del professionista; la Corte osserva che le censure non attaccano davvero la ricostruzione della fattispecie astratta, ma mirano a una rivalutazione del merito.
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità della perdita di chance; la Corte non accoglie la tesi perché la chance deve essere misurata sull'esito finale della lite e non su un singolo segmento processuale.
art. 1453 c.c.
richiamato nel quinto motivo per sostenere la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto anche implicitamente; la Corte non esamina il merito della pretesa, ma rileva che la censura attacca l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in combinazione con l'art. 345 c.p.c.; la censura è inammissibile perché tende a introdurre una diversa ricostruzione del fatto e del danno.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; non viene ritenuta decisiva perché la doglianza è comunque inammissibile per il suo contenuto sostanzialmente fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come norma sul vizio di violazione di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili quando in realtà chiedono una nuova valutazione dei fatti o non si confrontano con la ratio decidendi.
art. 384, comma 2 c.p.c.
richiamato nei primi motivi; la Corte lo menziona nel contesto delle doglianze sulla violazione di legge, senza accoglierle.
art. 11 d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017
richiamato dal ricorrente per sostenere la perdita dell'accesso alla definizione agevolata del contenzioso; la Corte dichiara inammissibile il motivo per novità della questione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove o della probabilità di esito favorevole della lite presupposta.
- La responsabilità del professionista per perdita di chance richiede che la chance sia seria e concreta e va valutata rispetto all'esito complessivo e definitivo della controversia perduta, non rispetto a singole fasi processuali isolate.
- La censura che prospetta per la prima volta in cassazione un fatto decisivo o un pregiudizio ulteriore è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averlo allegato nei precedenti gradi di giudizio, indicando specificamente gli atti in cui ciò è avvenuto.
- La Corte di cassazione non può essere investita di questioni che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica deve misurarsi con la concreta argomentazione posta a base della decisione.
- L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente il mero dissenso della parte sulla lettura della domanda.
- La restituzione dei compensi professionali presuppone, in via ordinaria, che sia stata domandata e ottenuta la risoluzione del contratto o che comunque risulti una caducazione del relativo titolo; in mancanza di tale presupposto la domanda restitutoria può essere respinta.
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