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Ordinanza

Ordinanza n. 3757/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Ambasciata di Italia in Tunisia n. 995 del 2.02.2026, notificata a mani in data 8.02.2026;

Giustizia amministrativa202603437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia adottato dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia che gli ha negato il visto di reingresso in Italia. Il ricorso è stato notificato e proposto evocando in giudizio unicamente il Ministero dell'Interno. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato è un atto definitivo adottato da un'articolazione periferica del Ministero degli Affari esteri e che l'amministrazione emanante non è stata chiamata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare in rito, ritenendola inammissibile perché non è stata evocata in giudizio l'amministrazione che ha emanato il provvedimento finale, ossia l'amministrazione degli affari esteri cui fa capo l'Ambasciata d'Italia in Tunisia. La decisione è stata adottata senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della pronuncia in rito. Il Collegio ha inoltre lasciato impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità della procura alle liti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha deciso respingendo l'istanza per una ragione processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare è inammissibile quando il ricorso non evoca in giudizio l'amministrazione che ha adottato il provvedimento finale impugnato, anche se è stata convenuta un'altra amministrazione pubblica collegata alla vicenda.
  • Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere chiamata in giudizio l'amministrazione emanante il provvedimento definitivo; la sua omessa evocazione impedisce l'esame della domanda cautelare nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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