Sentenza n. 649/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa inter partes nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data 29 dicembre -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, nella spiegata qualità, in data -OMISSIS- -OMISSIS-, per la declaratoria di nullità ed inefficacia ovvero per l’annullamento: - della determinazione del -OMISSIS-, a firma congiunta dei Dirigenti Scolastici degli Istituti “Andrea Bafile” dell’Aquila (prot. -OMISSIS-) e “Cesira Fiori” di San Demetrio ne’ Vestini - Rocca di Mezzo (prot. -OMISSIS-), avente ad oggetto “esecuzione ordinanza TAR L’Aquila n. -OMISSIS-/-OMISSIS- pubblicata il 23.12.-OMISSIS- resa nel ricorso RG -OMISSIS-/-OMISSIS-”; - dei verbali di riunione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) di entrambi gli Istituti Scolastici del -OMISSIS-, rispettivamente contraddistinti dal numero di protocollo -OMISSIS- (per l’Istituto “Andra Bafile”) e dal numero di protocollo -OMISSIS- (per l’Istituto “Cesira Fiori”); e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, nella spiegata qualità, in data -OMISSIS- -OMISSIS-, per la declaratoria di nullità ed inefficacia ovvero per l’annullamento: - della determinazione a firma congiunta dei Dirigenti Scolastici degli Istituti “Andrea Bafile” dell’Aquila (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e “Cesira Fiori” di San Demetrio ne’ Vestini - Rocca di Mezzo (prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-), avente ad oggetto “esecuzione ordinanza TAR L’Aquila n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-.-OMISSIS-”, con cui è stato disposto “di non dar corso alla richiesta di rinnovo del citato protocollo d’intesa stipulato in data -OMISSIS--OMISSIS-”; - del verbale della riunione del -OMISSIS- del GLI dell’Istituto “Andrea Bafile”, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del verbale della riunione del -OMISSIS- del GLI dell’Istituto “Cesira Fiori”, trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della nota di convocazione di entrambi gli Istituti del -OMISSIS--OMISSIS-; nonché per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno cagionato dai due Istituti per il mancato esercizio, da parte dell’alunna con grave disabilità, del diritto all’istruzione per l’intero anno scolastico -OMISSIS---OMISSIS-, derivante dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In sede di ottemperanza, atti adottati dai due istituti scolastici per dare esecuzione alla precedente sentenza che aveva annullato il diniego di rinnovo del protocollo d’intesa sulle modalità di frequenza scolastica dell’alunna; è stata inoltre chiesta l’esecuzione delle condanne alle spese e il risarcimento del danno da mancata attuazione dell’obbligo conformativo
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratrice di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale amministratrice di sostegno della figlia maggiorenne con grave disabilità psico-motoria, ha chiesto l’esecuzione della precedente sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di rinnovo del protocollo d’intesa relativo alla frequenza scolastica. Con motivi aggiunti ha contestato le successive determinazioni congiunte dei dirigenti scolastici e i verbali dei Gruppi di lavoro per l’inclusione, deducendone la nullità, inefficacia o illegittimità per violazione ed elusione dell’effetto conformativo della sentenza e dell’ordinanza cautelare di riesame. Ha sostenuto che gli istituti non avevano assicurato il contraddittorio con la famiglia, non avevano valutato i bisogni individuali e la condizione di salute dell’alunna e non avevano individuato, secondo il principio dell’accomodamento ragionevole, soluzioni concretamente praticabili per garantirne l’istruzione e l’inclusione. Ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata frequenza scolastica e l’esecuzione delle condanne alle spese. In udienza ha dichiarato cessato l’interesse alle domande impugnatorie, mantenendo la domanda risarcitoria.
La decisione
Il ricorso introduttivo per ottemperanza è stato dichiarato improcedibile perché la sentenza da eseguire era stata seguita dall’adozione degli atti impugnati con motivi aggiunti. Le domande impugnatorie dei motivi aggiunti sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: l’anno scolastico cui si riferiva la pretesa era ormai trascorso e l’annullamento non avrebbe più consentito di conseguire in forma specifica la frequenza e l’inclusione scolastica. È stata dichiarata improcedibile anche la domanda di ottemperanza relativa alle spese, poiché il Ministero ne aveva documentato il pagamento il 24 luglio. La domanda risarcitoria è stata accolta. Il TAR ha ritenuto che la prima determinazione avesse attuato solo in parte la sentenza: aveva riconvocato i GLI con gli specialisti, ma aveva omesso il contraddittorio con i genitori, la valutazione prognostica delle esigenze dell’alunna e l’esame di soluzioni di accomodamento ragionevole, violando ed eludendo così l’effetto conformativo. La successiva determinazione, adottata dopo l’ordinanza cautelare, ha parzialmente rimediato all’inadempimento, estendendo il contraddittorio e prospettando una frequenza temporanea per alcuni giorni alla settimana; tuttavia, essendo intervenuta sul finire del secondo quadrimestre e considerati i tempi di adattamento dell’alunna, l’esecuzione in forma specifica era divenuta impossibile. Il TAR ha quindi riconosciuto la speciale responsabilità prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. e liquidato equitativamente in euro 6.000 il danno non patrimoniale per la lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione sociale durante l’intero anno scolastico. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere euro 2.000, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
L’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo consente di proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, l’azione per il “risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.
Nel giudizio di ottemperanza è proponibile la domanda risarcitoria per i danni connessi sia all’impossibilità, totale o parziale, di esecuzione in forma specifica, sia alla violazione o elusione del giudicato; le due ipotesi configurano, rispettivamente, responsabilità oggettiva e responsabilità colpevole.
art. 1218 c.c.
La natura contrattuale di tale speciale responsabilità si riverbera anche sull’onere della prova: ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, spetta, infatti, al creditore l’onere di provare l’esistenza del titolo e del nesso causale tra la condotta della parte obbligata e la mancata attuazione del giudicato, mentre spetta al debitore - a carico del quale resta il c.d. “fatto ignoto” - l’onere di provare il caso fortuito, ossia la sussistenza di una concausa idonea a cagionare autonomamente il danno.
La responsabilità speciale da mancata esecuzione del giudicato ha natura contrattuale: il creditore prova il titolo e il nesso causale, mentre il debitore deve dimostrare il caso fortuito o una concausa autonomamente idonea a produrre il danno.
Massime di principio
- L’art. 112, comma 3, c.p.a. consente di domandare nel giudizio di ottemperanza il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità, totale o parziale, di eseguire in forma specifica l’obbligo conformativo, nonché quelli conseguenti alla sua violazione o elusione. La responsabilità per impossibilità di esecuzione è qualificata come oggettiva, mentre quella per violazione o elusione del giudicato è colpevole.
- La responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. è di natura contrattuale: il creditore deve provare il titolo e il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e la mancata attuazione, mentre spetta all’amministrazione dimostrare il caso fortuito o una concausa autonomamente produttiva del danno.
- L’obbligo conformativo che rimette all’amministrazione successive valutazioni discrezionali può fondare il risarcimento per impossibilità sopravvenuta di esecuzione in forma specifica: non è necessario che la sentenza abbia già esaurito ogni margine di discrezionalità e attribuito direttamente il bene della vita.
- Quando il tempo trascorso rende ormai impossibile conseguire il bene della vita in forma specifica, l’obbligo conformativo non si estingue, ma si converte ex lege nell’obbligazione risarcitoria per equivalente; il danno non patrimoniale da lesione di interessi della persona è liquidabile equitativamente sulla base delle circostanze concrete.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →