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Ordinanza

Ordinanza n. 165/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 84 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11 giugno 2023, nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al N.R.G. 2013/2023.

Giustizia amministrativa202400005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 84 del Tribunale di Castrovillari dell'11 giugno 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Nel corso del giudizio, il Consorzio resistente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 341, pubblicata il 28 luglio 2025. Il giudice ha rilevato che la liquidazione coatta amministrativa comporta, ai sensi dell'art. 194 r.d. 267/1942, l'applicazione dell'art. 51 dello stesso testo normativo, con il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva. Il Commissario ad acta ha chiesto la liquidazione del proprio compenso, ponendolo a carico della Regione Calabria o del Consorzio di Bonifica della Calabria subentrato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, ritenendo divenuto operativo, dalla pubblicazione della deliberazione di liquidazione coatta amministrativa, il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive sui beni dell'ente sottoposto alla procedura. Quanto al compenso del Commissario ad acta, il Collegio ha escluso che esso dovesse essere posto a carico della Regione Calabria o del Consorzio di Bonifica della Calabria. Il Consorzio originariamente resistente conserva infatti una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito; pertanto, il compenso, liquidato in euro 500,00, è stato posto definitivamente a carico dell'ente in liquidazione coatta amministrativa, con possibilità per l'ausiliario di essere ammesso alla relativa massa passiva. Non risultano pronunciate ulteriori statuizioni sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    La liquidazione coatta amministrativa è estesa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome ed è disposta con deliberazione della rispettiva Giunta, che provvede anche alla nomina del commissario.

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    La disposizione costituisce la base normativa per l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Alla liquidazione coatta amministrativa si applica l'art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Dalla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa è vietato iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; tale divieto rende improcedibile il giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione individuale sul patrimonio dell'ente.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sottoposizione dell'amministrazione debitrice a liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il giudizio di ottemperanza quando l'esecuzione richiesta comporta un'azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella massa passiva.
  • Il divieto di azioni individuali esecutive e cautelari previsto per la liquidazione coatta amministrativa opera dalla dichiarazione della procedura; nel caso di una procedura disposta con deliberazione regionale, il giudice ha individuato tale momento nella pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
  • L'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito; conseguentemente, i compensi dell'ausiliario nominato nel giudizio possono essere posti a carico dell'ente e fatti valere mediante ammissione alla massa passiva, senza imputarli automaticamente all'ente regionale subentrato o alla Regione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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