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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46560/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore deduce violazione di varie norme penali e processuali (artt. 110, 629, 416bis.1 c.p.; artt. 310, 299, 273/2 c.p.p.) sostenendo che l'unico indizio a carico del ricorrente riguardante la partecipazione all'estorsione (conversazione intercettata tra Antonio Libri e Donatello Canzonieri) è viziato per l'inaffidabilità della trascrizione. Si allega una consulenza (Milicia) che avrebbe dimostrato un errato abbinamento dei file audio ai progressivi trascritti dalla polizia giudiziaria e, quindi, la possibile nullità o inattendibilità della prova. Successivamente sono stati depositati motivi nuovi (tra cui la sopravvenuta sentenza di primo grado, censure di inutilizzabilità delle intercettazioni - anche per l'uso di captatore "Trojan" - e la mancata produzione degli audio originali), che il ricorrente intende far valere per travolgere il titolo cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente inammissibili i motivi nuovi per difetto di collegamento funzionale con l'impugnazione principale. Quanto al merito, ha ritenuto manifestamente infondate le censure: nel compendio intercettivo è individuata la conversazione incriminante, e il disallineamento tra numerazione progressiva e file è stato spiegato come un difettoso abbinamento nella fase di trasmissione dei files, non come manipolazione o inesistenza della prova fonica. La Corte ha richiamato il principio per cui rilevanza probatoria spettante ai documenti fonici (file audio) è primaria e la trascrizione è mera attività ricognitiva; un errore di riferimento numerico non scardina il quadro indiziario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma citata dal ricorrente tra le deduzioni di violazione; la Corte non ha ritenuto che dal ricorso emergesse una violazione di principio riconducibile a tale articolo.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie estorsiva contestata; la Corte ha valutato la sussistenza di gravità indiziaria con riferimento agli elementi probatori fonici e ha respinto la censura sulla trascrizione.

  • art. 416bis, comma 1, cod. pen.

    Richiamato tra le censure difensive riguardanti eventuali addebiti associativi; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni estranee al perimetro sindacabile con il ricorso avverso l'ordinanza cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma processuale evocata nei motivi; la Corte non ha accolto la censura perché il vizio denunciato non ha dimostrato l'inesistenza della prova fonica alla base della misura cautelare.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Citata tra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la vicenda comportasse una violazione tale da rendere la misura invalida.

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato tra i riferimenti processuali; la Corte ha invece sottolineato i limiti di sindacabilità dei motivi nuovi e l'irrilevanza, ai fini cautelari, di un mero errore di numerazione dei file.

  • art. 268, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui la legge attribuisce rilevanza probatoria primaria ai documenti fonici (i files audio). Ne consegue che la trascrizione è strumentale e non ha autonoma valenza probatoria tale da annullare la prova quando il file esiste e il contenuto è individuabile.

  • art. 89, commi 1 e 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in combinato disposto con l'art. 268 cpp: le disposizioni regolano l'utilizzabilità delle intercettazioni e ribadiscono che il documento fonico è il riferimento probatorio; errori di trascrizione o di numerazione non equivalgono automaticamente a inutilizzabilità se il file audio è identificato e il contenuto è chiaro.

  • art. 94, comma lter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la condanna pecuniaria; la Corte dispone l'inoltro per l'esecuzione del pagamento della sanzione.

Massime di principio

  • In materia di intercettazioni, il file audio (documento fonico) ha valore probatorio primario; la trascrizione è mera ricognizione del contenuto e un errore di numerazione o abbinamento dei files non annulla automaticamente la rilevanza dell'audio se quest'ultimo è individuato e il contenuto è sostanzialmente in linea con l'accusa.
  • Per far cadere un provvedimento cautelare fondato su intercettazioni, la difesa deve dimostrare l'inesistenza, la manipolazione o l'inequivocabile inattendibilità del contenuto fonico stesso, non limitandosi a contestare la correttezza formale delle trascrizioni.
  • I "motivi nuovi" depositati in Cassazione devono avere un collegamento funzionale con i motivi originari dell'impugnazione; censure sopravvenute o su questioni estranee al perimetro dell'ordinanza impugnata possono risultare inammissibili.
  • Le contestazioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni (es. utilizzo di captatori informatici o modalità tecniche) devono essere tempestivamente sollevate e strettamente connesse al provvedimento impugnato; se presentate tardivamente e senza collegamento funzionale, sono suscettibili di inammissibilità.
  • Il giudicato cautelare copre la portata indiziante delle intercettazioni già ritenute idonee in sede cautelare: prove successive che mostrino solo discrepanze formali, ma non l'inesistenza del contenuto audio, difficilmente travolgono il titolo cautelare.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità o manifestata infondatezza del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria; perciò le censure prive di collegamento funzionale o manifestamente infondate espongono a rischi economici.

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