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Sentenza

Sentenza n. 4463/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1)della Determinazione Dirigenziale prot. QH/620/2021 del 07/12/2021 che rigetta l'istanza di revisione del piano di massima occupabilità di Via della Scrofa; 2)dei menzionati ma non conosciuti verbali della Commissione Tecnica del 9 settembre, 23 ottobre e 2 novembre 2021; 3)ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 12, comma 3 lett. j) della D.A.C. 21/2021; 3)nonchè di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto lesivo della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfredo Alla Scrofa S.r.l. il 2/1/2023: per l’annullamento -della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 356 del 27/10/2022, pubblicata in data 05/11/2022, e della approvata scheda di piano di massima occupabilità di Via della Scrofa; -della nota prot. QH/2021/68051 del 18/10/2021, di comunicazione di avvio di procedimento; -nonchè dei menzionati ma non comunicati verbali della Commissione Tecnica del 25/10/2021, 02/11/2021, del 18/10/2022, del 19/05/2022, del 21/06/2022; -ove occorrer possa, del verbale della Commissione Tecnica per la redazione dei P.M.O nel territorio del I Municipio prot. CA/8932/2013, menzionata ma non allegata; -ove occorrer possa, della Deliberazione del Consiglio Municipale n. 37/2018; -ove occorrer possa, del verbale acquisito con prot. CA/203611 del 15.12.2021 della Commissione Tecnica per i Piani di Massima del territorio del I Municipio istituita presso il Dipartimento Sviluppo Economico e della D.D. rep. QH/333/2021 DEL 28/06/2021, conosciuti nominalmente successivamente alla notificazione del provvedimento; -ove occorrer possa, delle note prott. VA/153116 e VA/153121 del 30.11.2021 e della nota prot. VA/2022/62414, laddove ostative, conosciuti nominalmente successivamente alla notificazione del provvedimento; -ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale di Traffico n. 1734/2004 e s.m.i., Determinazione Dirigenziale di Traffico n. 125/2005 e Determinazione Dirigenziale di Traffico n. 1353/2008 (cfr con note prot. n. VA/137627/2021 e prot. VA/1451736/2021), e delle relative parti grafiche allegate, conosciuti nominalmente successivamente alla notificazione del provvedimento; -ove occorrer possa, della nota prot. VA/2022/91663 acquisita con prot. CA/117633 il 13.07.2022, conosciuti nominalmente successivamente alla notificazione del provvedimento; -ove occorrer possa, per la disapplicazione e/o annullamento dell'art. 12, comma 3 lett. j) della D.A.C. 21/2021; -nonchè di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto lesivo della ricorrente.

Giustizia amministrativa202200003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revisione del Piano di Massima Occupabilità di Via della Scrofa e successiva deliberazione di approvazione della relativa scheda, nella parte confermativa del diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto la revisione della scheda di dettaglio n. 79 del Piano di Massima Occupabilità di Via della Scrofa, prospettando un progetto di riqualificazione dell'area e di ampliamento o diversa organizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. Roma Capitale ha comunicato l'avvio del procedimento, ma ha poi respinto l'istanza con determinazione dirigenziale prot. QH/620/2021 del 7 dicembre 2021, sulla base del parere negativo della Commissione Tecnica e, in particolare, della necessità di garantire una fascia libera di carreggiata di almeno 3,50 metri e del divieto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. j), della D.A.C. n. 21/2021 per le nuove concessioni comportanti l'attraversamento della carreggiata da parte del personale o degli avventori. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione del contraddittorio procedimentale, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per la revisione del Piano; erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, lett. j), della D.A.C. n. 21/2021, sostenendo che il tratto interessato non fosse qualificabile come carreggiata; nonché, in subordine, illegittimità della stessa disposizione regolamentare, ritenuta assoluta, illogica e non proporzionata. I motivi sono stati riproposti anche contro la deliberazione di Giunta Capitolina n. 356/2022 e gli ulteriori atti conosciuti successivamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Il procedimento di revisione del Piano, pur riguardando uno strumento avente ordinariamente natura generale e pianificatoria, costituisce, quando è avviato su istanza di parte, un segmento procedimentale ulteriore e distinto rispetto all'approvazione originaria del Piano, destinato a incidere specificamente sulla posizione dell'istante. Pertanto, l'Amministrazione doveva comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la mera comunicazione di avvio, effettuata per informare della pendenza del procedimento e consentire l'accesso agli atti, non era sufficiente, poiché non equivale al preavviso di diniego. Trattandosi di provvedimento discrezionale, l'omissione del preavviso di rigetto comporta l'annullamento senza che l'Amministrazione possa dimostrare in giudizio l'inevitabilità del contenuto dispositivo e senza applicazione della sanatoria dell'art. 21-octies l. n. 241/1990. Il TAR ha quindi annullato il diniego e, conseguentemente, anche la deliberazione n. 356/2022 nella parte in cui aveva recepito il diniego e confermato le aree già previste come massime assentibili, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le ulteriori censure sostanziali sono rimaste assorbite. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese e competenze di lite.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Nel procedimento avviato su istanza di parte, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consentendo un effettivo contraddittorio. La mera comunicazione di avvio del procedimento non sostituisce il preavviso di diniego.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Per i provvedimenti discrezionali adottati senza preventiva comunicazione dei motivi ostativi, non opera la sanatoria fondata sulla dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio informa della pendenza del procedimento e della possibilità di prendere visione degli atti, ma ha contenuto e funzione diversi dal preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis.

  • art. 12, comma 3, lett. j), D.A.C. n. 21/2021

    sulla viabilità locale le nuove concessioni non possono essere rilasciate qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/ avventori

    La disposizione è stata posta dall'Amministrazione a fondamento del diniego, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta né la legittimità, avendo accolto il ricorso per violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.

  • art. 10, comma 4, D.A.C. n. 21/2021

    Riconosce la disciplina dei Piani di Massima Occupabilità e la possibilità della loro revisione secondo la normativa capitolina.

  • art. 37, comma 15, D.A.C. n. 21/2021

    In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all’approvazione della Giunta (…)

    La disposizione conferma la possibilità di revisione dei Piani di Massima Occupabilità e individua il relativo procedimento, che può essere attivato da soggetti interessati o associazioni nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando un Piano di Massima Occupabilità, normalmente configurato come atto generale e di pianificazione, viene sottoposto a revisione su istanza di un soggetto interessato, la revisione costituisce un segmento procedimentale autonomo e ulteriore rispetto all'approvazione originaria del Piano, con incidenza specifica sulla posizione dell'istante.
  • Nel procedimento di revisione di un atto di pianificazione avviato su istanza di parte, l'Amministrazione deve assicurare il contraddittorio previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione del diniego.
  • La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, anche quando consente all'interessato di prendere visione degli atti, non sostituisce la distinta comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis, poiché le due comunicazioni hanno contenuto e funzione differenti.
  • Per i provvedimenti discrezionali, l'omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 comporta l'annullamento del provvedimento e impedisce all'Amministrazione di invocare la sanatoria di cui all'art. 21-octies l. n. 241/1990 mediante la prova dell'immutabilità del contenuto dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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