Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2420/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento del bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.500,00, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto sia l’ordine di esecuzione del giudicato sia, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che risultavano rispettati gli adempimenti necessari per la proponibilità dell’azione di ottemperanza: attestazione del passaggio in giudicato, notificazione del titolo all’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento di euro 2.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione costituisce presupposto per la proponibilità di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo da esso derivante.
  • Ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre che il titolo sia stato notificato all’amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria a dare concreta esecuzione al giudicato.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione può essere svolto senza ulteriore compenso quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.