Tribunale, Sentenza T-776/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 26 October 2022. — Gameageventures LLP v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark GAME TOURNAMENTS – Absolute grounds for refusal – Lack of distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001 – No distinctive character acquired through use – Article 7(3) of Regulation 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Right to be heard – Equal treatment – Principle of sound administration. — Case T-776/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro il diniego di registrazione del marchio UE figurativo "GAME TOURNAMENTS". Ritiene che il segno sia descrittivo e privo di distintività per l’insieme dei prodotti e servizi rivendicati, e che gli elementi grafici non ne alterino il messaggio descrittivo. Esclude anche la prova dell’acquisizione di distintività per uso e non ravvisa vizi di motivazione o violazioni procedurali.
Nullità del marchio UE figurativo "GAME TOURNAMENTS" per carattere descrittivo e privo di distintività in relazione a prodotti e servizi legati a videogiochi, e-sport, scommesse e software.
La questione giuridica
Se il segno figurativo composto dalle parole "GAME TOURNAMENTS" e da elementi grafici elementari fosse, per i prodotti e servizi rivendicati, descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, quindi privo di distintività ai sensi dell’articolo 7(1)(b), e se il richiedente avesse provato l’acquisizione di distintività per uso ai sensi dell’articolo 7(3); nonché se la decisione impugnata fosse viziata da difetto di motivazione, violazione del diritto di essere sentito e dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.
Principio di diritto
La Corte conferma che un segno costituito dall’espressione inglese "GAME TOURNAMENTS", percepita come "gaming competitions" o "tournaments of games or matches", è descrittivo per prodotti e servizi connessi a videogiochi, tornei, scommesse, broadcasting, servizi informativi, software e consulenza IT, poiché il pubblico rilevante vi coglie immediatamente un’indicazione del contenuto o dell’oggetto dei servizi. Gli elementi figurativi banali e decorativi non modificano tale percezione; di conseguenza il segno è anche privo di distintività e non può essere registrato, salvo prova sufficiente di distintività acquisita tramite uso, qui non fornita. La decisione di EUIPO è inoltre sufficientemente motivata e non viola il diritto di essere sentito né i principi di parità di trattamento o buona amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(2)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(3)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 66
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94(1)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 114(4)
- Regole di procedura del Tribunale, articolo 106(3)
- Regole di procedura del Tribunale, articolo 66
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41(2)(a)
Nullità del marchio UE figurativo "GAME TOURNAMENTS"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Gameageventures LLP contro la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione del marchio UE figurativo "GAME TOURNAMENTS" per una vasta gamma di prodotti e servizi in più classi di Nizza. Il Tribunale esamina in particolare la descrittività del segno, il suo difetto di distintività e l’asserita acquisizione di distintività per uso.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio, depositata il 9 marzo 2020, riguardava un segno figurativo con le parole "game tournaments" accompagnate da elementi grafici semplici. L’esaminatore aveva respinto parzialmente la registrazione per i prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38, 41 e 42, sulla base dell’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento 2017/1001, lasciando indenne la classe 25. La commissione di ricorso ha confermato il diniego, ritenendo che il segno fosse descrittivo, privo di distintività e non avesse acquisito distintività per effetto dell’uso.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, sui segni privi di carattere distintivo;
- articolo 7(1)(c), sui segni esclusivamente descrittivi;
- articolo 7(2), che consente di opporre i motivi di rifiuto anche se sussistono solo in una parte dell’Unione;
- articolo 7(3), sull’acquisizione di distintività tramite l’uso;
- articolo 94(1), sull’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO;
- articolo 114(4), richiamato dalla domanda di riservatezza;
- articolo 263 TFUE, quale base del ricorso;
- articolo 296 TFUE e articolo 41(2)(a) della Carta, in tema di motivazione e diritto di difesa.
Il pubblico di riferimento
Quanto al pubblico rilevante, il Tribunale approva l’impostazione della commissione di ricorso: per un segno in lingua inglese è sufficiente considerare il pubblico anglofono dell’Unione o quello che possiede una conoscenza sufficiente dell’inglese. Rileva inoltre che l’eventuale natura specialistica del pubblico non è decisiva per negare o affermare la descrittività; in ogni caso, l’asserzione della ricorrente circa un pubblico più ristretto non era supportata da prove.
Carattere descrittivo del segno
Il Tribunale afferma che l’espressione "game tournaments" è immediatamente intesa come "tornei di giochi" o "competizioni di gioco". La combinazione dei due termini comuni non presenta particolarità lessicali, sintattiche o grammaticali idonee a creare un significato diverso o una impressione autonoma. Il fatto che il termine "tournament" possa evocare anche i tornei medievali è irrilevante, perché basta che uno dei significati possibili sia descrittivo per integrare il motivo di rifiuto.
Collegamento tra segno e prodotti/servizi rivendicati
Il Tribunale ritiene che esista un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti e servizi rivendicati:
- per la classe 9, software, programmi e accessori per videogiochi sono direttamente associati a competizioni di gioco;
- per la classe 35, servizi pubblicitari e di promozione possono riferirsi a competizioni di gioco come contenuto o oggetto;
- per la classe 38, servizi di trasmissione, broadcasting, forum e accesso a database o reti possono servire a tornei di gioco o facilitarne la partecipazione;
- per la classe 41, numerosi servizi riguardano direttamente organizzazione, conduzione, informazione o pratica di competizioni di gioco, lotterie, scommesse e gaming;
- per la classe 42, lo sviluppo e la consulenza IT sono ricondotti a software e soluzioni per il settore delle competizioni di gioco.
Incidenza degli elementi figurativi
Gli elementi figurativi sono considerati meri ornamenti: rami di alloro ai lati, e una mano che regge una coppa tra le parole. Secondo il Tribunale, tali elementi rafforzano piuttosto che attenuare il messaggio di competizione sportiva o ludica e sono banali, sobri e comunemente usati in contesti analoghi. Non modificano il significato complessivo del segno né distolgono il pubblico dal messaggio descrittivo trasmesso dalle parole.
Motivazione della decisione EUIPO
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha esaminato le categorie di prodotti e servizi con un ragionamento comune perché tutte accomunate dal collegamento con le competizioni di gioco. Tale motivazione è ritenuta sufficiente ai sensi dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE, poiché consente di comprendere le ragioni del rifiuto e di esercitare il controllo giurisdizionale.
Distintività intrinseca e acquisita per uso
Poiché il segno è descrittivo, esso è anche privo di distintività ai sensi dell’articolo 7(1)(b). Sul piano dell’articolo 7(3), il Tribunale ribadisce che la distintività acquisita deve essere dimostrata nella parte dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di carattere distintivo; nel caso di specie, ciò riguarda gli Stati membri anglofoni e altri Paesi in cui una parte significativa del pubblico conosce l’inglese.
La prova fornita dalla ricorrente è giudicata insufficiente:
- le dichiarazioni testimoniali sono generiche e non indicano con precisione i Paesi di uso del segno;
- la collaborazione con un broadcaster eSport mostra solo una collaborazione limitata nel tempo e non prova la percezione distintiva del pubblico;
- gli accordi commerciali e promozionali non chiariscono i mercati interessati né il nesso con la percezione del marchio;
- i dati Google Analytics indicano traffico sul sito, ma non dimostrano che una proporzione significativa del pubblico identifichi l’origine commerciale dei servizi grazie al segno;
- gli estratti del sito mostrano il marchio in modo marginale e non dimostrano che esso abbia acquisito capacità distintiva.
Diritto di essere sentito e parità di trattamento
Il Tribunale respinge anche le censure procedurali. Il diritto di essere sentito è stato rispettato, poiché la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni sia nella fase preliminare sia nel procedimento dinanzi all’esaminatore, e la questione del carattere distintivo era già stata prospettata. Quanto alla parità di trattamento e alla buona amministrazione, il Tribunale ricorda che le decisioni EUIPO devono essere valutate in base al regolamento 2017/1001 e alla giurisprudenza, non alla prassi precedente; pertanto eventuali registrazioni anteriori di segni simili non vincolano la commissione di ricorso.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma il diniego di registrazione del marchio "GAME TOURNAMENTS". Condanna inoltre Gameageventures LLP alle spese.
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