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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-641/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022. — Climate Corporation Emissions Trading GmbH contro Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo di collegamento fiscale – Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra – Destinatario coinvolto in una frode in materia di IVA nell’ambito di una catena di operazioni – Soggetto passivo che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di tale frode. — Causa C-641/21

Giurisprudenza europea62021CJ0641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Bundesfinanzgericht, chiarisce che il regime del luogo delle prestazioni di servizi è distinto da quello delle cessioni intracomunitarie. Anche se il prestatore era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode IVA del destinatario, non è possibile spostare il luogo della prestazione nello Stato membro del prestatore in contrasto con l’articolo 44 della direttiva IVA. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di adottare misure antifrode nei limiti dell’articolo 273 della direttiva.

IVA: impossibile spostare il luogo della prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello fissato dall’articolo 44 della direttiva IVA solo perché il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di una frode del destinatario.

La questione giuridica

Se la direttiva IVA consenta alle autorità nazionali di considerare situato nello Stato membro del prestatore il luogo di una prestazione di servizi, che l’articolo 44 colloca nello Stato membro del destinatario, quando il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite tale prestazione, a una frode IVA commessa dal destinatario nell’ambito di una catena di operazioni.

Principio di diritto

La Corte afferma che, per una prestazione di servizi resa da un soggetto passivo in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il luogo della prestazione non può essere "riportato" nello Stato membro del prestatore in ragione della sola circostanza che il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA del destinatario. L’articolo 44 della direttiva IVA, letto alla luce della struttura del sistema e degli obiettivi di certezza, ripartizione delle competenze fiscali e tassazione nel luogo di consumo, osta a una simile deroga; la giurisprudenza in materia di cessioni intracomunitarie e negazione di benefici fraudolentemente invocati non è applicabile per analogia alla determinazione del luogo delle prestazioni di servizi.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 44, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 196, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273, primo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

Prestazione di servizi transfrontaliera e frode IVA: irrilevanza della conoscenza del prestatore ai fini del luogo della prestazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht (Austria) in una controversia tra Climate Corporation Emissions Trading GmbH e Finanzamt Österreich. La questione verte sulla determinazione del luogo di una prestazione di servizi consistente nel trasferimento oneroso di quote di emissioni di gas a effetto serra, in presenza di una frode IVA nell’ambito della catena di operazioni.

Fatti e procedimento principale

Tra il 1º e il 20 aprile 2010 la Climate Corporation, stabilita in Austria, trasferiva a titolo oneroso quote di emissioni alla Bauduin Handelsgesellschaft mbH, stabilita in Germania. L’amministrazione fiscale austriaca qualificava tali operazioni come cessioni di beni imponibili e negava il trattamento richiesto, rilevando che la destinataria avrebbe partecipato a una frode carosello e che la Climate Corporation sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’utilizzo fraudolento delle quote.

Il giudice del rinvio affermava invece che, in base all’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e alla normativa nazionale corrispondente, le operazioni costituivano prestazioni di servizi il cui luogo era in Germania, con conseguente debito d’imposta in capo alla destinataria. Chiedeva quindi se, nonostante ciò, la conoscenza della frode potesse comportare il radicamento del luogo della prestazione in Austria.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale domandava in sostanza se, quando un prestatore stabilito in uno Stato membro effettua una prestazione di servizi verso un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato possano ritenere il luogo della prestazione situato nel proprio territorio se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione partecipava a una frode IVA del destinatario inserita in una catena di operazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le prestazioni di servizi onerose effettuate nel territorio di uno Stato membro;
  • l’articolo 44 della stessa direttiva, che fissa come regola generale il luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica;
  • l’articolo 131, che consente condizioni nazionali per assicurare corretta applicazione ed evitare evasione, elusione e abuso;
  • l’articolo 138, paragrafo 1, relativo alle cessioni intracomunitarie di beni;
  • l’articolo 196, sul debitore dell’IVA nei servizi resi da soggetto passivo non stabilito;
  • l’articolo 273, che autorizza misure nazionali anti-evasione nei limiti della proporzionalità.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le regole sul luogo delle prestazioni di servizi perseguono due obiettivi: evitare conflitti di competenza e doppie imposizioni, nonché prevenire la mancata imposizione. Tali norme delimitano in modo uniforme le competenze fiscali degli Stati membri e, per l’articolo 44, il collegamento prioritario è la sede del destinatario.

Nel caso di specie, non esiste una regola speciale per il trasferimento oneroso di quote di emissioni di gas a effetto serra: si applica dunque la regola generale dell’articolo 44, che colloca il luogo della prestazione nello Stato membro del destinatario.

La Corte esamina poi la giurisprudenza invocata sul contrasto alle frodi IVA, compresa la sentenza Schoenimport Italmoda Mariano Previti, ma esclude che essa sia trasponibile. In quelle cause si trattava di negare benefici fiscali fraudolentemente invocati, come l’esenzione di una cessione intracomunitaria; qui, invece, si discute della determinazione del luogo dell’operazione imponibile. Spostare il luogo della prestazione nello Stato del prestatore altererebbe la ripartizione delle competenze fiscali stabilita dalla direttiva, senza base giuridica, e contrasterebbe con la logica di tassazione nel luogo di fruizione/consumo.

La Corte sottolinea inoltre che il regime delle cessioni intracomunitarie è strutturalmente diverso da quello delle prestazioni di servizi transfrontaliere: nel primo caso vi è un’operazione economica unica con cessione esente nello Stato di partenza e acquisto intracomunitario tassato nello Stato di destinazione; nel secondo, invece, la direttiva attribuisce la competenza fiscale a un solo Stato membro, determinato dalle regole di localizzazione. Perciò lo Stato del prestatore non dispone di una competenza che possa essere riattivata per effetto della frode.

Infine, la Corte richiama l’articolo 273, precisando che gli Stati membri possono adottare misure per garantire la corretta riscossione e prevenire l’evasione, ma tali misure devono rispettare la proporzionalità; spetta alle autorità fiscali svolgere i controlli e sanzionare il soggetto responsabile della frode, non riscrivere il criterio legale di localizzazione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, osta a che, nel caso di una prestazione di servizi resa da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato considerino il luogo della prestazione situato nel primo Stato, benché l’articolo 44 lo collochi nel secondo, per il solo fatto che il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione, a una frode IVA commessa dal destinatario nell’ambito di una catena di operazioni.

Principi affermati

Il luogo delle prestazioni di servizi transfrontaliere deve essere determinato esclusivamente secondo i criteri della direttiva IVA, in particolare l’articolo 44. La conoscenza o conoscibilità della frode da parte del prestatore non consente di derogare a tale criterio e di trasferire la competenza fiscale allo Stato membro del prestatore. Restano possibili, invece, le misure antifrode nazionali compatibili con l’articolo 273 della direttiva.

Come è indicizzato

Materieivaprestazioni di servizi transfrontalierefrode fiscaleluogo delle operazioni imponibiliquote di emissioni di gas a effetto serra

Testo integrale

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