Tribunale, Sentenza T-298/20
Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 October 2022. — KD v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Members of the temporary staff – 2019 Appraisal exercise – Appraisal report – Pre-litigation procedure – Admissibility – Obligation to state reasons – Rights of the defence – Duty of care – Liability – Non-material damage. — Case T-298/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione ha annullato la relazione di valutazione 2019 di una dipendente temporanea dell’EUIPO. Ha ritenuto ammissibile il ricorso senza previo appello interno e ha censurato la relazione per difetto di motivazione sulla competenza "Resilience", per un errore di fatto relativo ai richiami sulle scadenze e per violazione del dovere di diligenza, non avendo l’agenzia considerato adeguatamente i problemi di salute della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, poiché l’annullamento dell’atto è stato giudicato sufficiente a compensare il pregiudizio allegato.
Impugnazione di una relazione di valutazione annuale di un membro del personale temporaneo EUIPO: annullamento per difetto di motivazione sul giudizio di "Resilience", errore di fatto e violazione del dovere di diligenza; rigetto della domanda risarcitoria
La questione giuridica
Se la relazione di valutazione annuale fosse impugnabile senza previo esperimento dell’appello interno previsto dalle disposizioni applicative dell’articolo 43 dello Statuto; se fosse sufficientemente motivata, in particolare quanto al punteggio attribuito alla competenza "Resilience"; se contenesse un errore di fatto sulla presunta necessità di ricordare alla ricorrente il rispetto delle scadenze; se l’EUIPO avesse violato il dovere di diligenza omettendo di considerare le condizioni di salute della ricorrente; e se le irregolarità denunciate giustificassero un risarcimento del danno non patrimoniale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la relazione di valutazione, una volta divenuta definitiva, può essere impugnata direttamente senza che il dipendente debba previamente esperire l’appello interno previsto dalle regole applicative dell’articolo 43 dello Statuto; un’interpretazione contraria, ricavata da una disciplina interna, violerebbe il diritto a un ricorso effettivo. Nel merito, il Tribunale ha annullato la relazione perché la valutazione della competenza "Resilience" era priva di motivazione sufficiente e perché il rilievo secondo cui la ricorrente sarebbe stata più volte richiamata a rispettare le scadenze risultava fattualmente inesatto; ha inoltre ravvisato una violazione del dovere di diligenza per non aver tenuto conto delle persistenti condizioni di salute della ricorrente. La domanda di risarcimento è stata respinta perché l’annullamento della relazione costituiva riparazione adeguata e sufficiente del danno non patrimoniale allegato.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 15(2) delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
- Decisione della Commissione C(2013) 8985 del 16 dicembre 2013 (GIP 43)
- Regole di procedura del Tribunale, articoli 76(d) e 85
Annulment of KD’s 2019 appraisal report
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da KD, membro del personale temporaneo dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, contro la relazione di valutazione relativa all’esercizio 2019 e contro il diniego di rinnovo del contratto che vi aveva fatto riferimento. La causa tocca, in particolare, la disciplina interna dell’EUIPO sulle valutazioni, la motivazione degli atti e la responsabilità per danno non patrimoniale.
Fatti e procedimento principale
KD era stata assunta dall’EUIPO nel 2015 come membro del personale temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), delle CEOS ed era stata nominata team leader nel 2016. Nel periodo 2015-2019 aveva attraversato difficoltà personali e problemi di salute, con riflessi documentati anche da comunicazioni mediche interne.
Nel 2019 si svolse un feedback di metà anno, seguito nel febbraio 2020 dal colloquio di valutazione annuale e, l’11 marzo 2020, dalla notifica della relazione contestata. La relazione attribuiva alla ricorrente un giudizio complessivo “CLR”, corrispondente al livello richiesto per il posto, e indicava che aveva raggiunto la maggior parte degli obiettivi. Tuttavia, per le competenze “Prioritisation and Organisation” e “Resilience” erano stati assegnati punteggi inferiori a quelli richiesti. Il 1° aprile 2020 l’autorità competente decise di non rinnovare il contratto, tenendo conto della relazione.
Eccezione di irricevibilità: necessità di un previo appello interno
EUIPO sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto prima attivare l’appello interno previsto dall’articolo 43 dello Statuto e dall’articolo 7 del GIP 43, e solo dopo eventualmente agire in giudizio. Il Tribunale ha respinto l’eccezione.
Richiamando la propria e la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che la relazione di valutazione ex articolo 43 dello Statuto esprime l’opinione dei valutatori e, una volta divenuta definitiva, può essere impugnata direttamente dinanzi al giudice dell’Unione senza che la proposizione di un reclamo ex articolo 90 dello Statuto sia un presupposto necessario. Ha inoltre osservato che né l’articolo 43 dello Statuto né il GIP 43 possono essere interpretati nel senso di introdurre una nuova condizione di ricevibilità del ricorso, pena la violazione dell’articolo 47 della Carta e del diritto a un ricorso effettivo.
Motivi di merito: motivazione, diritti della difesa ed errore di fatto
Il primo motivo era articolato in due profili: difetto di motivazione e violazione dei diritti della difesa, nonché errore di fatto.
Obiettivi assegnati
Quanto agli obiettivi, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione della relazione. Nel riquadro dedicato agli obiettivi erano elencati i singoli obiettivi con l’indicazione “objective achieved”, mentre nelle osservazioni generali si affermava che la ricorrente aveva raggiunto la maggior parte degli obiettivi, salvo il ritardo nell’implementazione del “talent bank”, dovuto a problemi di protezione dei dati. Il Tribunale ha quindi escluso sia l’assenza di motivazione sia l’incoerenza tra le varie parti del report.
Competenza "Prioritisation and Organisation"
Per questa competenza, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione perché la relazione conteneva un richiamo espresso al fatto che, in alcune occasioni, la ricorrente era stata invitata a rispettare le scadenze e ad anticipare i compiti. Poiché il regolamento interno di valutazione imponeva spiegazioni quando una competenza risultava sotto il livello richiesto, tale requisito era stato rispettato.
Competenza "Resilience"
Diversamente, per la competenza "Resilience" il Tribunale ha rilevato un difetto di motivazione. Nessuna osservazione della relazione riferiva espressamente a tale competenza, né in modo diretto né in modo implicito. I richiami alla puntualità e alla proattività non potevano essere riferiti alla resilienza, definita come capacità di rimanere efficaci sotto pressione, essere flessibili e adattarsi a un ambiente di lavoro in mutamento. Di conseguenza, il punteggio inferiore al richiesto per tale competenza risultava privo di spiegazione adeguata.
Errore di fatto sui richiami alle scadenze
Sul punto relativo ai richiami a rispettare le scadenze, il Tribunale ha accolto la censura di errore di fatto. L’EUIPO non ha prodotto prove ammissibili sufficienti a dimostrare che la ricorrente fosse stata effettivamente più volte richiamata, mentre il feedback di metà anno la descriveva come “very active and result-orientated”. Il rilievo contestato risultava quindi fattualmente inesatto.
Diritto a una buona amministrazione e dovere di diligenza
Il secondo motivo verteva sulla violazione del dovere di diligenza. Il Tribunale ha ricordato che, quando l’amministrazione è a conoscenza di problemi di salute che incidono sulla condizione del dipendente, essa è soggetta a obblighi particolarmente rafforzati e deve tenerne adeguatamente conto.
Nel caso di specie, ha rilevato che i problemi di salute della ricorrente non erano cessati nel 2018 e che l’EUIPO ne era consapevole anche nel periodo di riferimento. La relazione, tuttavia, non conteneva alcun riferimento a tali problemi né mostrava che essi fossero stati considerati nell’apprezzamento complessivo. Il Tribunale ha quindi concluso che l’EUIPO aveva violato il dovere di diligenza.
Manifest errors of assessment
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha osservato che, per la parte relativa alla competenza “Prioritisation and Organisation”, l’argomentazione della ricorrente si risolveva in realtà in una contestazione dell’esattezza materiale del rilievo, già accolta come errore di fatto. Per la competenza “Resilience”, invece, l’assenza di motivazione impediva al giudice di esercitare il controllo sul presunto errore manifesto di valutazione.
Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
KD chiedeva anche 3.000 euro per danno non patrimoniale, fondando la domanda sul senso di angoscia, ingiustizia e preoccupazione per la propria carriera e reputazione professionale. Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda.
Ha ricordato che la responsabilità dell’Unione richiede cumulativamente illegalità, danno certo e nesso causale. Nel caso concreto, alcune allegazioni della ricorrente si basavano su una lettura eccessiva della relazione, che non la descriveva come incapace di adattarsi, lavorare sotto pressione o rispettare le scadenze. Per le altre voci di danno, il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento della relazione fosse di per sé una riparazione adeguata e sufficiente, non essendo stato dimostrato un pregiudizio non integralmente compensabile con tale annullamento.
Dispositivo e ripartizione delle spese
Il Tribunale ha annullato la relazione di valutazione 2019 di KD, ha respinto il resto del ricorso e ha posto a carico dell’EUIPO tre quarti delle spese della ricorrente, con compensazione del residuo quarto a carico di KD.
Principi ricavabili
- Le relazioni di valutazione definitive possono essere impugnate direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, senza che l’eventuale appello interno previsto dalla disciplina applicativa dell’articolo 43 dello Statuto costituisca un presupposto di ricevibilità.
- Se la regolamentazione interna impone spiegazioni quando una competenza è valutata sotto soglia, la loro omissione integra difetto di motivazione.
- Le osservazioni valutative devono poggiare su fatti reali; in caso di contestazione seria e non provata, il giudice può ravvisare un errore di fatto.
- Quando l’amministrazione conosce problemi di salute del dipendente, il dovere di diligenza impone di considerarli nel processo valutativo.
- L’annullamento dell’atto può costituire da solo compensazione sufficiente del danno non patrimoniale, salvo prova di un pregiudizio ulteriore non integralmente riparato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 ott 2022Tribunale, Sentenza T-475/20
- Sentenza · 26 ott 2022Tribunale, Sentenza T-273/21
- Sentenza · 26 ott 2022Tribunale, Sentenza T-668/21
- Sentenza · 26 ott 2022Tribunale, Sentenza T-776/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-641/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-485/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →