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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-668/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 ottobre 2022. — Sicilia Regionale Marittima SpA - Siremar contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Aiuto per il salvataggio – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Servizio di interesse economico generale – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Termine di sei mesi – Proroga – Esenzione fiscale – Vantaggio – Incidenza sugli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione. — Causa T-668/21

Giurisprudenza europea62021TJ0668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Siremar contro la decisione della Commissione sugli aiuti concessi nell’ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia. Ha ritenuto legittima la qualificazione come aiuto illegale e incompatibile della proroga dell’aiuto per il salvataggio oltre il termine di sei mesi e ha confermato la natura di aiuto di Stato delle esenzioni fiscali previste dalla legge italiana del 2010. Ha infine escluso che la durata del procedimento o la prassi della Commissione potessero fondare un legittimo affidamento o imporre la rinuncia al recupero.

Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: legittimità della dichiarazione di incompatibilità e recupero di una proroga di aiuto per il salvataggio e di esenzioni fiscali collegate alla privatizzazione Siremar.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente qualificato come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile: (i) la proroga oltre sei mesi dell’aiuto per il salvataggio concesso a Siremar, nonostante l’asserita conoscenza informale del piano di liquidazione e della privatizzazione; (ii) l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società e dalle imposte indirette connesse alla cessione del ramo d’azienda Siremar a SNS; e se la lunga durata del procedimento abbia violato i principi di certezza del diritto, buon andamento dell’amministrazione e legittimo affidamento, incidendo sul recupero.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un aiuto per il salvataggio autorizzato dalla Commissione perde la propria compatibilità e diventa aiuto illegale e incompatibile se, entro il termine di sei mesi fissato dagli orientamenti del 2004, lo Stato membro non presenta formalmente un piano di ristrutturazione o liquidazione né prova del rimborso o della revoca della garanzia; la semplice conoscenza informale della privatizzazione o di un piano pubblicato su un sito web non equivale alla presentazione richiesta. Ha inoltre confermato che un’esenzione fiscale prevista ex lege, anche se l’effettivo vantaggio economico si materializza solo in presenza di eventi futuri e incerti, integra un aiuto di Stato quando attribuisce sin dall’origine un diritto incondizionato all’esenzione; tale misura è idonea a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza anche se il beneficiario è in amministrazione straordinaria. La durata del procedimento, pur molto lunga, non ha comportato una violazione tale da inficiare la decisione, né ha fatto sorgere un legittimo affidamento idoneo a impedire il recupero.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004
  • Disciplina SIEG del 2011

Aiuti di Stato nel contesto della privatizzazione Siremar

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo. Il Tribunale esamina, in particolare, una proroga dell’aiuto per il salvataggio e un’esenzione fiscale concesse nell’ambito della privatizzazione del ramo d’azienda Siremar.

Fatti e procedimento amministrativo

La vicenda nasce dalla privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia, che fornivano servizi di trasporto marittimo in forza di convenzioni di servizio pubblico concluse con lo Stato italiano. Le convenzioni iniziali sono state prorogate fino al completamento delle privatizzazioni; nel caso della Siremar, il ramo d’azienda è stato ceduto prima alla CdI e poi alla SNS, che ha stipulato una nuova convenzione con il governo italiano.

La Commissione aveva avviato nel 2011 un procedimento d’indagine formale su varie misure a favore delle società del gruppo Tirrenia e lo aveva esteso nel 2012 alla proroga illegittima dell’aiuto per il salvataggio a favore di Siremar. Con la decisione del 17 giugno 2021, la Commissione ha dichiarato, per quanto qui rileva, incompatibili: la proroga dell’aiuto per il salvataggio oltre il termine di sei mesi e le esenzioni fiscali previste dalla legge italiana del 2010 per la privatizzazione del ramo d’azienda Siremar.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
  • l’articolo 108 TFUE, sulla procedura di controllo degli aiuti;
  • l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in relazione ai servizi di interesse economico generale;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare l’articolo 16 sul recupero;
  • gli orientamenti del 2004 per il salvataggio e la ristrutturazione, specie i punti 25 e 26;
  • la disciplina SIEG del 2011;
  • l’articolo 41 della Carta, invocato dalla ricorrente in relazione alla durata ragionevole del procedimento.

Primo motivo: proroga dell’aiuto per il salvataggio

Siremar sosteneva che la Commissione fosse stata informata della privatizzazione e che, in sostanza, il piano di liquidazione fosse disponibile e l’importo dell’aiuto fosse stato poi integralmente restituito. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe dovuto impedire di qualificare la proroga come aiuto illegale e incompatibile.

Il Tribunale ha respinto la censura ricordando che, ai sensi degli orientamenti del 2004, l’aiuto per il salvataggio deve essere temporaneo e reversibile: entro sei mesi dalla prima erogazione occorre o il rimborso completo / la revoca della garanzia, oppure la presentazione formale di un piano di ristrutturazione o liquidazione. Nel caso di specie, alla scadenza del termine del 28 agosto 2011 non risultava né il rimborso né la presentazione formale del piano. La conoscenza informale del processo di privatizzazione, anche se acquisita dalla Commissione, non sostituisce l’adempimento formale richiesto dagli orientamenti. Ne consegue che la Commissione ha correttamente ritenuto che la proroga dall’8 agosto 2011 al 18 settembre 2012 fosse aiuto di Stato illegale e incompatibile.

Il Tribunale ha altresì escluso la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e del potere discrezionale della Commissione: i requisiti degli orientamenti non sono meri formalismi, ma garantiscono il carattere limitato dell’intervento e la sua reversibilità.

Secondo motivo: esenzione fiscale e nozione di aiuto di Stato

La ricorrente contestava la qualificazione come aiuto di Stato dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società e delle imposte indirette prevista dalla legge del 2010 per la vendita del ramo d’azienda Siremar a SNS. Sosteneva inoltre che, essendo in amministrazione straordinaria e non operando più sul mercato, non vi sarebbe stato né vantaggio né incidenza sugli scambi o sulla concorrenza.

Il Tribunale osserva anzitutto che il motivo era formulato in modo non del tutto chiaro e lo esamina solo nella parte riferita all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione, cioè all’esenzione dall’imposta sul reddito delle società relativa ai proventi della vendita a SNS. Sul punto, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui un regime fiscale speciale conferisce un vantaggio già al momento della sua adozione se attribuisce un diritto incondizionato a un’esenzione, anche se l’effettiva materializzazione del beneficio dipende da eventi futuri e incerti.

Nel caso concreto, la legge del 2010 riconosceva un’esenzione fiscale incondizionata. Il fatto che l’eventuale imposta sul reddito sarebbe stata determinabile solo a chiusura della procedura concorsuale non impedisce di ravvisare un vantaggio economico. Inoltre, la Commissione aveva sufficientemente indicato gli elementi necessari affinché l’Italia potesse determinare l’eventuale importo da recuperare.

Quanto all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza, il Tribunale ribadisce che non occorre una prova di effetto reale, essendo sufficiente la mera idoneità della misura a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Poiché Siremar svolgeva servizi di trasporto marittimo regolari e intensivi e l’esenzione le consentiva di ridurre costi normalmente gravanti sull’impresa, la misura era idonea a rafforzarne la posizione sul mercato e a dissuadere operatori di altri Stati membri dall’entrare nel mercato italiano.

Il fatto che Siremar fosse in amministrazione straordinaria non escludeva l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato: la vendita di un ramo d’azienda è pur sempre un’attività economica e, se necessario, l’eventuale recupero può essere fatto valere nel passivo concorsuale.

Compatibilità della misura fiscale e SIEG

Il Tribunale conferma anche il ragionamento della Commissione sulla compatibilità: le esenzioni fiscali non erano indissolubilmente connesse a un SIEG. Si trattava di misure una tantum collegate alla privatizzazione e non alla gestione del servizio pubblico in sé, sicché non potevano essere giustificate ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Terzo motivo: durata del procedimento, certezza del diritto e legittimo affidamento

Siremar deduceva che la procedura d’indagine, durata quasi dieci anni, avesse violato il principio del termine ragionevole, la certezza del diritto e il buon andamento dell’amministrazione; inoltre avrebbe fatto sorgere un legittimo affidamento tale da impedire il recupero.

Il Tribunale riconosce che la durata era notevole, ma sottolinea la complessità del caso, inserito in una più ampia serie di procedimenti sul gruppo Tirrenia, e l’intenso scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità italiane. Non risultava alcun periodo di inattività imputabile alla Commissione. Per ottenere l’annullamento, la ricorrente avrebbe comunque dovuto dimostrare anche una lesione dei diritti della difesa, cosa che non ha fatto.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che un beneficiario di un aiuto non notificato non può, di regola, confidare nella sua regolarità. Né la durata del procedimento, da sola, né il richiamo alla prassi della Commissione o alla sentenza RSV sono sufficienti, in assenza di circostanze eccezionali specificamente dedotte e provate nel caso concreto. Il Tribunale esclude quindi che la Commissione dovesse rinunciare d’ufficio al recupero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589.

Decisione finale

Il ricorso è stato respinto integralmente. Siremar è stata condannata alle spese. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione della Commissione sia quanto alla qualificazione degli aiuti sia quanto all’ordine di recupero.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statotrasporto marittimofiscalità diretta e indirettaservizi di interesse economico generalerecupero degli aiuti illegali

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