Corte di giustizia, Sentenza C-485/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022. — « S. V. » OOD contro E. Ts. D. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Nesebar. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Persona fisica proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio – Diversi tipi di rapporti giuridici relativi alla gestione e alla manutenzione di tale immobile – Differenza di trattamento quanto alla qualità di consumatore, operata dalla normativa di uno Stato membro tra i condomini che hanno stipulato un contratto individuale per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un siffatto immobile e quelli che non hanno stipulato un simile contratto. — Causa C-485/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di consumatore della direttiva 93/13 si applica anche, in linea di principio, al proprietario persona fisica di un appartamento in condominio che contratti con un amministratore per la gestione delle parti comuni. La presenza di norme nazionali che incidono su alcuni aspetti del servizio non sottrae automaticamente il rapporto alla disciplina sulle clausole abusive. Se invece il contratto è concluso dall’assemblea dei condomini o da un’associazione di proprietari, il singolo può rientrare nella nozione di consumatore solo se sia parte del contratto.
Qualificazione come "consumatore" del proprietario persona fisica di un appartamento in condominio nei contratti di gestione e manutenzione delle parti comuni e applicabilità della direttiva 93/13/CEE.
La questione giuridica
Se una persona fisica proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio debba essere qualificata come "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13 quando stipula un contratto con l’amministratore di condominio per la gestione e la manutenzione delle parti comuni, anche se alcuni profili del rapporto sono disciplinati dalla normativa nazionale; e se la medesima qualificazione dipenda dal tipo di assetto contrattuale adottato (contratto individuale, contratto concluso dall’assemblea generale dei condomini o dall’associazione di proprietari).
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una persona fisica proprietaria di un appartamento in condominio deve, in linea di principio, essere considerata "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13 quando stipula con un amministratore di condominio un contratto per la gestione e la manutenzione delle parti comuni, purché non utilizzi l’appartamento esclusivamente per fini professionali; la circostanza che alcune prestazioni siano imposte o disciplinate dal diritto nazionale non esclude l’applicabilità della direttiva alle clausole non meramente riproduttive di disposizioni imperative. Inoltre, se il contratto è concluso dall’amministratore con l’assemblea generale dei condomini o con l’associazione di proprietari, il singolo proprietario può essere considerato consumatore solo se può essere qualificato come parte del contratto e sempre che non adibisca l’immobile esclusivamente ad uso professionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/83/UE
Qualificazione del proprietario di appartamento in condominio come consumatore ai sensi della direttiva 93/13
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Nesebar (Bulgaria) in una controversia tra la società amministratrice di condominio "S. V." OOD e una proprietaria di appartamento, E. Ts. D., relativa al pagamento di spese per la gestione e manutenzione delle parti comuni. La questione centrale riguarda l’applicazione della direttiva 93/13/CEE alle clausole di un contratto di amministrazione condominiale e, in particolare, la nozione di "consumatore".
Fatti e procedimento principale
La proprietaria dell’appartamento aveva sottoscritto il 9 gennaio 2012 un contratto a tempo indeterminato con cui "S. V." OOD assumeva il ruolo di amministratore di condominio. In base al contratto, la condomina doveva pagare una quota annua calcolata per metro quadro, oltre IVA, e, in caso di ritardo, un interesse di mora dello 0,1% al giorno. La società ha poi agito in giudizio per il recupero delle spese dovute per il periodo 2017-2019 e del risarcimento per il ritardo.
La convenuta ha eccepito, tra l’altro, il carattere abusivo di alcune clausole, sostenendo che la clausola sugli interessi di mora fosse eccessiva e non trasparente, e ha rivendicato la propria qualità di consumatore.
Questioni pregiudiziali e riformulazione della Corte
Il giudice bulgaro ha chiesto se i proprietari di appartamenti in condominio siano consumatori rispetto ai rapporti giuridici concernenti la gestione delle parti comuni, se tale qualità dipenda dal tipo di rapporto creato e se sia compatibile con la direttiva 2011/83 una disciplina nazionale che differenzi il trattamento dei condomini a seconda dell’esistenza di un contratto individuale.
La Corte ha osservato che dalla domanda non emergeva alcun elemento utile a dimostrare l’applicabilità ratione materiae della direttiva 2011/83 alla controversia principale, né risultava chiaro il rilievo delle ipotesi relative all’assemblea generale o alla forma di amministrazione prevista dal diritto bulgaro in fattispecie diverse da quella concreta. Ha quindi riformulato le questioni concentrandole sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- la direttiva 93/13/CEE, in particolare il decimo considerando, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 1;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- la direttiva 2011/83/UE e il suo articolo 2, punto 1, solo in relazione alle questioni poste dal giudice del rinvio, ma senza ravvisarne applicabilità alla controversia principale.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la direttiva 93/13 si applica ai contratti stipulati tra un professionista e un consumatore e che la nozione di consumatore ha natura oggettiva, dovendo essere accertata in base a un criterio funzionale: occorre verificare se il rapporto contrattuale rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione.
Nel caso di specie, la persona fisica proprietaria dell’appartamento, se parte del contratto con l’amministratore di condominio e se non utilizza l’immobile esclusivamente per fini professionali, deve essere considerata consumatore. La Corte ha inoltre precisato che il fatto che talune attività di gestione e manutenzione siano imposte dalla normativa nazionale, per ragioni di sicurezza o pianificazione territoriale, non fa venire meno la qualifica di professionista dell’amministratore né esclude l’applicazione della direttiva al contratto, salvo per le clausole che si limitino a riprodurre disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
Quanto all’ipotesi in cui il contratto sia concluso dall’assemblea generale dei condomini o da un’associazione di proprietari, la Corte ha affermato che il singolo proprietario può essere considerato consumatore solo se può essere qualificato come parte del contratto. Se non è parte, e poiché l’assemblea o l’associazione non è una persona fisica, il contratto esula dall’ambito applicativo della direttiva 93/13. Resta fermo che il diritto nazionale può, se del caso, estendere internamente tutele analoghe anche a soggetti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:
- una persona fisica proprietaria di un appartamento in condominio è consumatore se stipula con un amministratore di condominio un contratto per la gestione e manutenzione delle parti comuni, salvo che utilizzi l’appartamento esclusivamente per fini professionali;
- la circostanza che alcune prestazioni derivino da obblighi previsti dal diritto nazionale non sottrae il contratto al campo di applicazione della direttiva;
- se il contratto è stipulato con l’assemblea generale dei condomini o con l’associazione di proprietari, il proprietario può essere considerato consumatore solo se è parte del contratto e non impiega l’appartamento esclusivamente per scopi professionali.
Principio affermato
La nozione di consumatore della direttiva 93/13 va interpretata in modo funzionale e non formalistico: il proprietario persona fisica di un appartamento in condominio è, di regola, consumatore nei contratti di gestione delle parti comuni stipulati con un professionista, mentre la presenza di regole nazionali di organizzazione del condominio non esclude l’applicazione della disciplina sulle clausole abusive alle pattuizioni non meramente imposte dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-129/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-721/20
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-68/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-197/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-390/21
- Sentenza · 27 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-411/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →