Cassazione Civile, Ordinanza n. 14433/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto distinti ricorsi contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF versata dal 2005 al 2008 sul trattamento pensionistico percepito, nonché contro una cartella di pagamento relativa all'anno 2009. Deduceva che dal 1980 al 2005 aveva prestato servizio come personale civile "internazionale" presso un'organizzazione militare internazionale, in un rapporto disciplinato dall'art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962, che prevederebbe l'esenzione fiscale per gli stipendi ed emolumenti corrisposti secondo i parametri NATO; sosteneva che tale esenzione dovesse estendersi anche al trattamento di quiescenza, qualificabile come retribuzione differita, perché erogato dallo stesso datore di lavoro e non da un ente previdenziale diverso. La CTR aveva invece ritenuto che la norma agevolativa si riferisse soltanto ai redditi derivanti da stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo, escludendo le pensioni successive alla cessazione del servizio. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per avere la CTR limitato l'esenzione ai soli redditi percepiti durante il rapporto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la natura di retribuzione differita della pensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che l'art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 prevede un'esenzione fiscale di stretta interpretazione, applicabile solo agli stipendi e agli emolumenti corrisposti al personale civile dai quartieri generali interalleati in costanza del rapporto di lavoro, senza alcuna estensione alle pensioni percepite dopo la cessazione del servizio. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, pur quando i trattamenti pensionistici siano erogati dallo stesso datore di lavoro e possano essere qualificati come retribuzione differita, ciò non consente di applicare automaticamente un'esenzione prevista solo per i redditi da lavoro in servizio. Le spese sono state compensate, in considerazione del consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962
redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti
l'esenzione IRPEF è tassativa e riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza del rapporto di lavoro; non si estende alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del servizio
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della norma agevolativa non limitata al solo dato letterale, ma la Corte ha reputato decisivo il tenore testuale e la stretta interpretazione delle esenzioni fiscali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento del motivo di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento del motivo di omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o esclusioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.
- L'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi da lavoro dipendente opera solo nei limiti e per le finalità previste dalla disciplina tributaria, e non consente di estendere automaticamente ai trattamenti pensionistici agevolazioni riferite ai soli redditi da lavoro in servizio.
- Quando una disposizione agevolativa collega il beneficio alla qualità di personale in servizio e ai redditi percepiti in costanza del rapporto, la cessazione del rapporto esclude il beneficio per il trattamento pensionistico successivo, salvo espressa previsione contraria.
- La qualificazione civilistica della pensione come retribuzione differita non è sufficiente, di per sé, a mutarne il regime fiscale quando la norma tributaria agevolativa delimita espressamente il proprio ambito oggettivo e soggettivo.
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