Cassazione Civile, Ordinanza n. 02671/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria crediti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente. L'opponente aveva contestato una serie di asseriti inadempimenti della banca nella gestione di numerose operazioni in strumenti finanziari derivati, chiedendo inizialmente la declaratoria di nullità dei rapporti e il risarcimento dei danni; in corso di causa aveva poi concluso anche per la risoluzione dei contratti per inadempimento della banca. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e, ritenendo sussistente l'inadempimento nella fase successiva alla stipulazione, aveva condannato la banca al risarcimento. La Corte d'appello ha invece escluso la risoluzione per inammissibile mutatio libelli, ma ha mantenuto una limitata condanna risarcitoria, riferita solo alla vendita di azioni disposta per ripianare parte del debito generato dalle perdite sui futures, ritenendo violati gli obblighi informativi nella gestione successiva delle operazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione di norme in tema di intermediazione finanziaria e profili motivazionali, sostenendo che la banca non avesse fornito informazioni sufficienti sui rischi dei derivati, né avesse adempiuto agli obblighi informativi connessi alle clausole e agli ordini, anche telefonici; (2) violazione delle norme sulla diligenza dell'intermediario e sulla provvista/margini di garanzia, contestando che la Corte d'appello avesse minimizzato il rilievo dell'operatività in scoperto; (3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1453 e 1455 c.c., per avere la Corte reputato nuova la domanda di risoluzione, quando essa sarebbe stata implicitamente contenuta nei fatti allegati e nel petitum originario. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché non coglievano la ratio decidendi, attaccando profili non decisivi rispetto alla limitata domanda risarcitoria accolta; il terzo perché non indicava quale domanda o eccezione implicasse davvero la richiesta di risoluzione e perché, comunque, la modificazione della domanda in conclusioni integrava una mutatio libelli. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inconferenti e non rispettassero l'onere di specificità, perché non si confrontavano con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, la quale aveva accolto solo una domanda risarcitoria delimitata alla vendita di azioni per ripianare il debito; il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, poiché la dedotta domanda implicita di risoluzione non era individuata in modo preciso e, in ogni caso, la sua introduzione solo in sede di precisazione delle conclusioni costituiva mutatio libelli. Conseguentemente la parte resistente è rimasta vittoriosa nel giudizio di legittimità, con condanna del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese in favore della controricorrente e con richiamo al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, ma deve essere specifico e coerente con la censura proposta.
art. 366 c.p.c.
La mancata specifica illustrazione dei motivi e l'omesso confronto con gli atti rilevanti comportano inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su una domanda diversa da quella proposta, ma la parte che denuncia extrapetizione deve indicare con precisione la domanda effettivamente proposta.
art. 113 c.p.c.
La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, nei limiti dei fatti allegati e del petitum.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento richiede una domanda effettivamente proposta o comunque desumibile in modo inequivoco dagli atti.
art. 1455 c.c.
La rilevanza dell'inadempimento ai fini risolutori deve essere valutata con riferimento alla domanda concretamente dedotta.
art. 1375 c.c.
Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità dei motivi.
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi informativi dell'intermediario, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
Norma evocata in tema di obblighi dell'intermediario rispetto alle operazioni non adeguate e all'informativa scritta, ma la doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato sia dalla Corte d'appello sia dal ricorrente in tema di adeguatezza delle operazioni e doveri dell'intermediario; la Cassazione non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili.
art. 1176, comma 2, c.c.
Evocato quale parametro di diligenza professionale dell'intermediario, ma non oggetto di scrutinio di merito in sede di legittimità.
art. 1175 c.c.
Evocato quale dovere di correttezza nel rapporto obbligatorio, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1710 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la diligenza dell'intermediario, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.
d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Richiamato in materia di servizi di investimento e obblighi dell'intermediario.
L. n. 1/1991
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'intermediazione finanziaria applicabile ratione temporis.
d.lgs. n. 415/1996
Richiamato dal ricorrente per la disciplina dei servizi di investimento antecedente al TUF.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza una specifica e coerente illustrazione delle singole censure, e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura deve colpire la statuizione effettivamente decisiva; è inconferente attaccare profili motivazionali o violazioni normative relativi a una domanda o a un segmento di decisione diverso da quello effettivamente accolto dal giudice di merito.
- La deduzione di extrapetizione o mutatio libelli richiede di indicare con precisione la domanda originaria, la sua base fattuale e l'asserito diverso petitum introdotto successivamente; non basta invocare in astratto una domanda "implicita" di risoluzione.
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente la domanda in base ai fatti allegati e al petitum, ma la parte non può trasformare in cassazione una richiesta nuova formulata solo nelle conclusioni finali in una domanda già contenuta nell'atto introduttivo.
- In tema di intermediazione finanziaria, la contestazione dell'obbligo informativo o della diligenza dell'intermediario deve essere collegata alla concreta statuizione impugnata e alla specifica misura del danno riconosciuto, altrimenti la doglianza è priva di interesse o comunque inammissibile.
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