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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28828/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso IRPEF relativo agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, chiesto da un contribuente che svolgeva attività di lavoro autonomo in conseguenza delle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rimborso riconoscendo il beneficio anche ai professionisti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per omessa indicazione delle somme ripetibili, con violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; 2) la violazione delle norme interne, unionali e della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, sostenendo che il rimborso non spettasse ai titolari di redditi da lavoro autonomo/professionisti in quanto rientranti nella nozione euro-unitaria di impresa; 3) la violazione dello ius superveniens per avere la CTR riconosciuto il rimborso in misura integrale anziché nei limiti del de minimis e delle risorse stanziate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, perché la censura sull'indeterminatezza dell'istanza di rimborso non risultava dedotta nei gradi di merito e il ricorso non riproduceva né allegava il contenuto dell'istanza stessa. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il beneficio di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come inciso dalla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, non si applica a chi svolge attività economica qualificabile come impresa in senso euro-unitario; il giudice di merito avrebbe quindi dovuto verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con la disciplina de minimis o con le altre ipotesi di compatibilità indicate dalla decisione europea. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La censura sull'inammissibilità del ricorso introduttivo è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché nuova e non autosufficiente, mancando la trascrizione dell'istanza di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale relativo all'asserita inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere della prova rispetto ai presupposti del rimborso e della compatibilità dell'aiuto.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190

    È la base normativa del rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ne ha confermato l'applicabilità solo nei limiti compatibili con la disciplina eurounitaria e non ai soggetti che svolgono attività economica in senso euro-unitario, salvo verifica de minimis o altre ipotesi di compatibilità.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002 n. 289

    Richiamato come antecedente normativo del beneficio fiscale, con esclusione dei soggetti che svolgono attività d'impresa e sospensione dell'agevolazione in attesa della verifica di compatibilità UE.

  • Direttiva 77/388/CEE

    Richiamata per il concetto di soggetto passivo IVA e per l'inquadramento euro-unitario dell'attività economica.

  • artt. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 107 e 108, par. 3, TFUE

    Richiamati come base del sistema degli aiuti di Stato e dell'obbligo di leale cooperazione/disapplicazione del diritto interno incompatibile.

  • Decisione della Commissione europea 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final

    È stata qualificata come ius superveniens vincolante per il giudice nazionale; essa dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto riduttive di tributi e contributi dovuti da imprese nelle aree colpite da calamità, salvo de minimis o altre ipotesi di compatibilità, e impone di verificare caso per caso la natura di impresa, la soglia de minimis e l'assenza di sovracompensazione.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Richiamato quale disciplina degli aiuti de minimis rilevante per verificare la compatibilità del beneficio individuale.

  • Regolamento (UE) n. 717/2014

    Richiamato quale ulteriore disciplina degli aiuti de minimis applicabile in alternativa o in connessione alla verifica di compatibilità.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato per il tramite del quale è stata denunciata la violazione del diritto dell'Unione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato per il tramite del quale è stata denunciata la violazione del diritto dell'Unione.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Citato solo per la trattazione camerale da remoto del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per i motivi di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure nuove non dedotte nei gradi di merito, se non rilevabili d'ufficio; inoltre il ricorso deve essere autosufficiente, con trascrizione o allegazione degli atti su cui la censura si fonda.
  • Quando intervenga uno ius superveniens eurounitario vincolante in materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve applicarlo anche d'ufficio e, se necessario, disapplicare la disciplina interna incompatibile.
  • Il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti da eventi sismici non spetta automaticamente ai professionisti o lavoratori autonomi, se la disciplina eurounitaria applicabile individua come rilevante la nozione funzionale di impresa/attività economica.
  • Ai fini della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, non basta che il singolo importo richiesto sia sotto soglia: occorre verificare l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis riferibili al periodo rilevante e, se necessario, l'eventuale sovracompensazione del danno.
  • In presenza di una disciplina europea sugli aiuti di Stato, il giudice di merito deve accertare in concreto i presupposti di compatibilità indicati dalla decisione della Commissione, compresa l'esistenza di un nesso diretto tra calamità, danno subito e misura agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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