Cassazione Penale, Sentenza n. 33628/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini. Il nodo giuridico riguarda il computo del termine massimo di durata della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), aggravato ai sensi dei commi 4 e 6: il ricorrente sosteneva che l'aggravante di cui al comma 4 non fosse "ad effetto speciale" e dunque non dovesse essere conteggiata ai fini del calcolo del termine di cui all'art. 278 c.p.p., con la conseguenza che il termine massimo sarebbe stato di quattro anni anziché sei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, per la determinazione della pena rilevante ai fini dei termini di durata della custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis con commi 4 e 6, devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le aggravanti. La Corte ha ritenuto che l'art. 416-bis disponga un regime speciale che incorpora e determina autonomamente l'aumento della pena (compreso l'aumento previsto dal comma 6 sul comma 4) e pertanto tali aumenti incidono sul calcolo della durata massima della misura cautelare. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma contiene un regime sanzionatorio "speciale" per l'associazione mafiosa; i commi 4 e 6 prevedono specifici aumenti della pena che, essendo disciplinati dalla stessa fattispecie, devono essere computati congiuntamente ai fini della determinazione della pena rilevante per la durata della custodia cautelare
art. 278 cod. proc. pen.
Stabilisce che, per determinare la pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, si tiene conto delle circostanze "a effetto speciale"; la Corte interpreta che questo criterio va applicato tenendo conto anche degli aumenti previsti nella singola fattispecie speciale quando la norma li disciplina direttamente
art. 63 cod. pen.
Definisce le "circostanze ad effetto speciale" come quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo. Tuttavia, la Corte precisa che la regola generale di art. 63 non opera quando il criterio di determinazione della pena è previsto dalla singola fattispecie criminosa (natura "speciale")
art. 304 cod. proc. pen.
Riguarda i termini massimi di durata della custodia cautelare in relazione alla pena edittale applicabile; è il parametro normativo usato per stabilire che, con le aggravanti conteggiate, il termine massimo era di sei anni
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 24431/2019; Sez. 6, n. 41233/2007; Sez. U., n. 28953/2017 e altre)
La Corte ha richiamato precedenti della Cassazione che confermano il principio secondo cui, quando la singola fattispecie criminosa disciplina in modo autonomo l'aumento della pena per più circostanze aggravanti, tali aumenti devono essere computati ai fini della determinazione della pena rilevante per termini di prescrizione e per la durata delle misure cautelari
Massime di principio
- Quando una norma incriminatrice (es. art. 416-bis) disciplina in modo "speciale" l'aumento della pena per più aggravanti previste al suo interno, tali aumenti vanno computati congiuntamente per determinare la pena rilevante ai fini del calcolo della durata massima della custodia cautelare.
- La nozione di "circostanza ad effetto speciale" (art. 63 c.p.) è rilevante per l'art. 278 c.p.p., ma non esclude l'applicazione degli aumenti previsti dalla singola fattispecie speciale quando quest'ultima determina autonomamente il trattamento sanzionatorio.
- Il ricorrente che contesti la decorrenza dei termini della custodia cautelare deve fornire un calcolo chiaro e contestabile della pena base e degli aumenti applicabili; se la fattispecie contiene aumenti "interni" (nella stessa norma), la loro applicazione è presumibilmente necessaria salvo diversa interpretazione favorevole esplicita.
- In casi analoghi relativi ad associazione di tipo mafioso aggravata, è probabile che i tribunali computino le aggravanti speciali previste dalla stessa norma ai fini del termine massimo della custodia cautelare, a meno che non sussistano ragioni di interpretazione della norma che chiaramente escludano tale computo.
- Le decisioni precedenti della Corte di Cassazione costituiscono guida vincolante di interpretazione e rendono difficile per il ricorrente ottenere la revoca della misura per decorrenza dei termini quando la norma speciale prevede incrementi della pena.
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