Cassazione Penale, Sentenza n. 30059/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Canonica era stato condannato per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e la Corte d'appello di Torino, pur riconoscendogli le attenuanti e sospendendo condizionalmente la pena, ha subordinato la sospensione all'assolvimento del debito tributario derivante dalla violazione e ha negato il beneficio della non menzione. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la valutazione probatoria sull'esistenza delle prestazioni documentate e la legittimità della condizione patrimoniale imposta per la sospensione condizionale, nonché la mancata concessione della non menzione; ha inoltre dedotto che una sua precedente condanna sarebbe stata abrogata e quindi non rilevante ai fini dell'ostatività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (tentativo di rivalutazione extracognitiva del materiale probatorio) e ha accolto parzialmente il secondo motivo. Ha ritenuto illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'assolvimento di un debito tributario nelle circostanze del caso: 1) la Corte territoriale non ha valutato le condizioni economiche dell'imputato prima di imporre una prestazione patrimoniale condizionante la sospensione; 2) soprattutto, la subordinazione a obblighi di natura restitutoria/risarcitoria è ammissibile solo quando vi sia stata costituzione di parte civile (qui assente). Per queste ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla sospensione condizionale (eliminandola); il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza di merito ha qualificato il fatto contestato come tale. La Cassazione distingue tra il 'prezzo' o profitto conseguito dall'emittente e l'importo delle imposte non versate, rilevando che le imposte omesse non sono automaticamente il profitto dell'emittente.
d.lgs. n. 74/2000, art. 9
Regime derogatorio che esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, impedendo l'applicazione di solidarietà nel profitto del reato; ciò influisce sulla determinazione di quale sia il 'profitto' riconducibile all'emittente.
codice penale, art. 165, comma secondo
Stabilisce che la seconda concessione della sospensione condizionale a chi già ne abbia usufruito può essere subordinata all'adempimento di obblighi di cui al comma primo (restituzioni, risarcimento, pubblicazione della sentenza). La Cassazione interpreta questa norma alla luce della giurisprudenza: la subordinazione a obblighi risarcitori/restitutori è possibile solo se esiste costituzione di parte civile.
codice penale, art. 163
Previsione sulla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena; richiamata in rapporto alla precedente sospensione di pena subita dal ricorrente e alla valutazione della rilevanza di precedenti condanne.
d.lgs. n. 66/2010, art. 2110
Norma che disciplina l'obiezione al servizio civile; citata per spiegare che la fattispecie di reato richiamata nella precedente condanna del ricorrente è stata trasfusa in disciplina successiva e non abrogata, con continuità normativa, dunque la precedente condanna può restare rilevante ai fini dell'art. 165 c.p.
codice penale, art. 167
Norma sui termini e sugli effetti dell'estinzione del reato per decorso del tempo; la Corte segnala che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non estingue automaticamente tutti gli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti.
Giurisprudenza, Sezioni unite, 27 luglio 2023, n. 32939
Principio espresso: il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno solo quando vi sia stata costituzione di parte civile, perché restituzione e risarcimento attengono al danno civile e non a quello penale.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione di merito sui documenti: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono spesso inammissibili in cassazione.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena a prestazioni di natura restitutoria o risarcitoria è legittima solo se il soggetto danneggiato si è costituito parte civile nel processo; in assenza di costituzione di parte civile tali condizioni sono illegittime.
- Prima di imporre una condizione patrimoniale per la sospensione condizionale il giudice deve valutare (e motivare anche sommariamente) le effettive condizioni economiche del condannato, per non rendere impossibile il godimento del beneficio.
- La rilevanza di una precedente condanna ai fini dell'art. 165 c.p. non si estingue automaticamente per sopravvenuta abrogazione della fattispecie originaria: occorre valutare la continuità normativa e se la condotta sia ancora rilevante nell'ordinamento attuale.
- Nel diritto penale tributario non è corretto equiparare il debito tributario omesso all'immediato 'profitto' dell'emittente: il profitto va individuato nelle utilità effettivamente conseguite dall'autore del reato; la qualificazione del danno fiscale e del profitto richiede attenta distinzione.
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