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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. 0055427/2022 dell’1 agosto 2022 con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha dichiarato l’irricevibilità della s.c.i.a. per ripristino stato dei luoghi prot. 53868 del 26/07/2022, n. 083/2022;

Giustizia amministrativa202205405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato irricevibile la SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di ulteriori opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ricevuto nel 2015 un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Dopo un sopralluogo del 2018 e un provvedimento del 2019 di acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime, egli presentava nel luglio 2022 una SCIA per demolire ulteriori opere oggetto dell’ordinanza. Il Comune dichiarava irricevibile la pratica ritenendo che, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, il ricorrente avesse ormai perso la proprietà dei beni. Con un’unica articolata censura, il ricorrente sosteneva di risultare ancora proprietario catastale delle particelle, per mancata trascrizione dell’acquisizione in favore del Comune; deduceva inoltre che il Comune gli avesse continuato a richiedere le imposte relative ai suoli, che l’acquisizione fosse fondata su un erroneo accertamento dei manufatti non demoliti e che, prima dell’archiviazione della SCIA, egli avesse integralmente eliminato le opere abusive, rendendo così raggiunta la finalità dell’acquisizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione entro novanta giorni determina l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime; l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il giudice ha affermato che l’acquisizione si produce automaticamente allo spirare del termine, mentre il successivo provvedimento ha natura prevalentemente dichiarativa, salvo l’individuazione della superficie acquisita. Di conseguenza, il precedente proprietario, una volta verificatasi la perdita ipso iure del bene, non può più demolirlo, modificarlo o presentare istanze edilizie relative ad esso, essendo privo della legittimazione giuridica necessaria. Le contestazioni sull’erronea individuazione dei beni, sulla parziale ottemperanza e sull’effettiva consistenza degli abusi avrebbero dovuto essere proposte impugnando il provvedimento di acquisizione del 2019, mai contestato. L’omessa trascrizione non impedisce il trasferimento della proprietà, avendo la trascrizione funzione di pubblicità dichiarativa e di opponibilità ai terzi, non natura costitutiva dell’acquisizione. Anche l’eventuale demolizione successiva alla presentazione della SCIA non elimina gli effetti dell’acquisizione, poiché quest’ultima è una sanzione autonoma conseguente sia alla realizzazione dell’abuso sia alla successiva mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, e non una misura meramente strumentale all’esecuzione della demolizione. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”; “L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire [...] costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”

    La mancata ottemperanza entro novanta giorni produce automaticamente l’acquisizione gratuita del bene e dell’area al patrimonio comunale; il successivo accertamento consente l’immissione nel possesso e la trascrizione.

  • art. 7, quarto comma, legge n. 47/1985

    “L’onere della trascrizione [...] ha una funzione di pubblicità di natura dichiarativa”

    La trascrizione rende pubblico nei confronti dei terzi l’avvenuto trasferimento e ne consolida gli effetti, ma non costituisce il presupposto costitutivo dell’acquisizione.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16 dell’11 ottobre 2023

    “Il provvedimento di acquisizione assume, quindi, una portata meramente dichiarativa di un effetto prodottosi ex lege al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione”

    L’acquisizione opera ipso iure allo spirare del termine assegnato per demolire; il provvedimento successivo è normalmente dichiarativo, con efficacia costitutiva limitata alla determinazione della superficie eventualmente acquisita.

  • art. 2651 cod. civ.

    È richiamato per distinguere la trascrizione dichiarativa dell’acquisizione dalla trascrizione prevista per l’usucapione; non è applicato direttamente alla fattispecie.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 determina automaticamente, ex lege, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area prevista dalla legge.
  • Il provvedimento comunale di acquisizione conseguente all’inottemperanza ha natura prevalentemente dichiarativa dell’effetto traslativo già verificatosi; conserva efficacia costitutiva soltanto nella determinazione della superficie da acquisire, ove questa non sia già individuata dalla legge o dagli atti precedenti.
  • Dopo l’acquisizione ipso iure, il precedente proprietario, ormai privo di un titolo giuridico sul bene, non è legittimato a presentare SCIA, chiedere sanatorie o eseguire interventi di demolizione o modifica relativi al manufatto acquisito.
  • L’omessa trascrizione del provvedimento di acquisizione nei registri immobiliari non impedisce il trasferimento della proprietà, poiché la trascrizione svolge funzione di pubblicità dichiarativa e di opponibilità ai terzi, non funzione costitutiva dell’acquisizione.
  • Le contestazioni relative all’erronea individuazione dei manufatti, alla parziale ottemperanza o alla delimitazione dei beni acquisiti devono essere dedotte tempestivamente impugnando il provvedimento di acquisizione; non possono essere utilmente fatte valere contro il successivo diniego di interventi sul bene.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma, conseguente alla realizzazione dell’abuso e alla successiva mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, e non una misura meramente strumentale all’esecuzione materiale della demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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