Cassazione Penale, Sentenza n. 37834/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Nola che aveva accolto l'opposizione promossa da Hera Fiduciaria S.p.a. e ammesso al passivo della procedura il credito per commissioni vantato dalla stessa in relazione alla gestione fiduciaria (mandato n. 1581/2011). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale aveva trattato Hera come terza estranea e in buona fede senza aver valutato la natura fittizia del contratto tra L P Trustees S.r.l. e Hera, la strumentalità del trust Agility per occultare la effettiva proprietà dei beni riconducibili al nucleo Ragosta-Iovine, e la connessione tra i beni e i reati contestati (artt. 416-bis, 110, 648-ter c.p.). Denunciava inoltre omissione di motivazione sulla effettiva buona fede dell'opponente e sulla sussistenza dei presupposti per riconoscere i compensi (contestata la prestazione effettiva da parte di Hera).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Nola, a seguito dell'annullamento con rinvio, ha correttamente esaminato la portata probatoria delle deduzioni e si è mantenuto nel perimetro delle questioni devolute, fornendo motivazione adeguata. Il Tribunale ha ricostruito il contesto, riconosciuto la validità del mandato fiduciario e valutato la insorgenza del credito anteriore al sequestro; ha inoltre ritenuto che non risultava alcuna prova che il credito fosse strumentale all'attività illecita o che Hera avesse tratto vantaggio dalla commissione dei reati. La Corte ha sottolineato che la valutazione della buona fede deve riferirsi all'epoca di costituzione del credito e che le censure della Procura erano, in larga parte, questioni di merito non idonee a fondare il ricorso in Cassazione. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di Nola è stata confermata e la domanda di ammissione al passivo rimane legittima; la quantificazione del credito sarà valutata dagli organi competenti in sede successiva.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
Disciplina l'opposizione e l'accertamento dei crediti nel procedimento di amministrazione giudiziaria/confisca; la Corte ha interpretato che la valutazione della buona fede del terzo va riferita all'epoca di costituzione del credito e che, in assenza di prova di strumentalità, il credito può essere ammesso al passivo
d.lgs. n. 159 del 2011
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione; richiamata come quadro procedurale rilevante per l'esame della posizione dei terzi interessati
codice penale
artt. 416-bis, 110, 648-ter
Reati contestati nel procedimento principale che giustificano l'approfondimento dell'eventuale strumentalità degli atti; la Corte ha ricordato che la mera imputazione non prova automaticamente la strumentalità dei crediti vantati da terzi
cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la trattazione motivazionale dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamata per delimitare l'oggetto dell'esame in sede di legittimità
Massime di principio
- La valutazione della buona fede del terzo deve essere riferita all'epoca di costituzione del credito e non compiuta retrospettivamente con elementi successivi senza prova diretta.
- Per escludere lo status di terzo in buona fede occorre dimostrare un collegamento concreto e diretto fra il terzo e l'attività delittuosa; mere indagini, sospetti o la presenza di strutture societarie complesse non sono sufficienti di per sé.
- In Cassazione non si riformano valutazioni di merito salvo che emerga un vero vizio di legge o di motivazione: censure meramente valutative o generiche sono inammissibili.
- Quando un contratto fiduciario è oggetto di sequestro, il giudice deve valutare gli effetti del provvedimento sul rapporto e considerare la disciplina speciale prima di escludere la legittimità di crediti preesistenti.
- La prova dell'artificiosità del rapporto fiduciario o della mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali deve essere precisa e documentata per negare compensi al fiduciario.
- L'ammissione al passivo non impedisce ulteriori verifiche sulla misura e sulla concreta estensione del credito da parte degli organi competenti.
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