Cassazione Penale, Sentenza n. 7432/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico: la citazione a giudizio e gli atti sarebbero stati notificati al difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio al momento dell'arresto; l'arresto non era stato convalidato e gli atti erano stati restituiti al pubblico ministero; di conseguenza non avrebbe potuto proporre impugnazione tempestiva. Ha dedotto vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. (violazione di norme processuali, insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di rescissione dell'ordinanza della Corte d'appello. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 629-bis c.p.p. nella versione vigente dal 29.12.2022 e ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte del prevenuto: egli era stato condotto in vinculis per il rito direttissimo, interrogato alla presenza di un interprete e aveva confermato la nomina del difensore d'ufficio eleggendo domicilio presso il suo studio; la successiva scelta del pubblico ministero di procedere nei modi ordinari non vanifica il contraddittorio già instaurato con la citazione per direttissimo. Inoltre il difensore d'ufficio ha svolto concreta attività difensiva nel dibattimento e ha proposto appello, indice che vi sono stati contatti effettivi e che l'imputato aveva conoscenza del processo. Per questi motivi non ricorrono i presupposti per la rescissione e la condanna alle spese è stata confermata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il rimedio di rescissione può essere concesso se il condannato proceduto in assenza prova la mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis e l'impossibilità di proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che risulti che egli abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza; la Corte ha applicato questa norma valutando la conoscenza effettiva del processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
"salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"
La Corte ha ritenuto che, una volta che l'imputato è stato raggiunto da rituale instaurazione del rapporto processuale (citazione per direttissimo, interrogatorio, elezione di domicilio presso il difensore), la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis è corretta; pertanto non sussiste il vizio invocato per ottenere la rescissione.
art. 558 cod. proc. pen.
La dizione sul rito direttissimo e sulle conseguenze dell'interrogatorio e della citazione: il Collegio ha rilevato che la citazione per direttissimo e l'interrogatorio hanno instaurato il contraddittorio necessario a far risultare la conoscenza del processo.
art. 450, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento ai requisiti formali della citazione contenente i capi di imputazione: la Corte ha ritenuto che la citazione per direttissimo fosse rituale e idonea a comprovare la conoscenza del procedimento.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione al difensore: citata perché le notifiche successive erano state compiute presso il difensore d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita mancanza di contatto del ricorrente con quel difensore alla luce dell'interrogatorio e della successiva attività difensiva.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento all'avviso di conclusione indagini: la Corte ha osservato che l'iniziativa del PM di notificare avvisi successivi non annulla il contraddittorio già instaurato con la procedura per direttissimo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione di "assenza" ai sensi dell'art. 420-bis è compatibile con la precedente partecipazione al contraddittorio (es. citazione per direttissimo e interrogatorio): se l'imputato ha ricevuto la citazione o è stato interrogato e ha eletto domicilio presso un difensore, la conoscenza del processo può ritenersi acquisita.
- La notifica di atti al difensore d'ufficio presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, unita alla effettiva attività difensiva dello stesso (presenza alle udienze, deduzioni, impugnazioni), costituisce indice concreto di conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- L'insussistenza della convalida dell'arresto non esclude automaticamente la conoscenza del procedimento se era già stato instaurato un contraddittorio rituale (es. citazione per direttissimo) che ha informato l'imputato sulle accuse.
- La successiva scelta del pubblico ministero di procedere con i modi ordinari non annulla la rilevanza del contraddittorio già assicurato dal rito speciale: la prosecuzione ordinaria può essere vista come diversa modalità procedurale, ma non come azzeramento della conoscenza precedente.
- Per ottenere la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis l'istante deve provare non solo l'assenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis, ma anche che non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; l'accertamento della "effettiva conoscenza" della pendenza del processo prima della sentenza è ostativo al rimedio.
- La circostanza che le notifiche siano avvenute presso il difensore non basta se non è dimostrata la mancanza di contatti o l'assenza di efficacia della comunicazione: elementi concreti (interrogatorio, elezione domicilio, attività del difensore) prevalgono sulla mera contestazione formale delle notifiche.
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