Cassazione Penale, Sentenza n. 2342/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/11/2021 della Corte d'Appello di Messina nella parte in cui è stato mantenuto l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della norma e vizi di motivazione: sostiene che le interventi contestati riguardano esclusivamente violazioni formali (riduzione limitata dello spessore di una porzione di muro, per estensione modesta), che non è indicata la norma tecnica violata, che la diminuzione dello spessore non compromette la stabilità e che la Corte non ha valutato l'opportunità di impartire prescrizioni tecniche alternative alla demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione previsto dall'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è legittimo solo in relazione a violazioni sostanziali (inosservanza delle norme tecniche) e non per violazioni meramente formali. Occorre corrispondenza tra la contestazione, la condanna e l'ordine di demolizione; l'accertamento incidentale di violazioni sostanziali non può giustificare l'ordine se non è stato formalmente contestato. Inoltre il giudice, anche in presenza di violazioni sostanziali, deve motivare perché non ritiene sufficienti prescrizioni idonee a rendere l'opera conforme. Nel caso di specie le violazioni contestate erano esclusivamente formali; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, lasciando inalterate le restanti statuizioni (assoluzione per il capo A; conferma delle condanne residue con rideterminazione dell'ammenda).
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. b)
Norma richiamata nella contestazione originaria relativa alle opere edilizie; usata per identificare il tipo di illecito contestato (ma la decisione della Cassazione si concentra sull'art. 98).
d.P.R. n. 380/2001, artt. 93, 94, 95
Norme richiamate per i residui reati confermati dalla Corte d'appello (mancata comunicazione/progetto al Genio Civile e autorizzazioni), la Cassazione non ha modificato tali condanne.
d.P.R. n. 380/2001, art. 98, comma 3
Interpretazione chiave: l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 98, comma 3, è legittimo solo se la condanna riguarda violazioni sostanziali (inosservanza delle norme tecniche). Per violazioni meramente formali non può essere imposto l'obbligo demolitorio; inoltre il giudice deve valutare e motivare l'esclusione di prescrizioni riparatorie alternative.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione penale ex art. 98 d.P.R. 380/2001 è giustificabile solo quando la condanna riguarda violazioni sostanziali delle norme tecniche; per violazioni formali non può essere adottato.
- Deve sussistere corrispondenza tra fatto contestato, condanna e ordine demolitorio: accertamenti incidentali su violazioni tecniche non formalmene contestate non legittimano la demolizione.
- Anche in presenza di violazioni sostanziali il giudice deve valutare e motivare perché non siano sufficienti prescrizioni tecniche riparatorie: la demolizione non è automatica.
- In situazioni analoghe, chi è indagato o condannato dovrebbe puntare a dimostrare la natura meramente formale delle irregolarità o chiedere che eventuali carenze tecniche siano sanate tramite prescrizioni piuttosto che con demolizione.
- Per il PM e l'autorità giudicante: se si intende ottenere l'ordine demolitorio è necessario contestare formalmente (e provare) l'inosservanza delle norme tecniche, avvalendosi di accertamenti tecnici specifici.
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