Cassazione Penale, Sentenza n. 43608/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva un "errore percettivo" della Corte di cassazione, sostenendo che questa avesse valutato come comportamento connivente o tollerante l'installazione di un impianto di videosorveglianza operata dal coimputato presso l'abitazione concessa in uso al Patti, elemento che però nel giudizio di merito era stato valorizzato per fondare l'assoluzione. Denunciava altresì un errore materiale testuale ("Corte milanese" anziché "Corte palermitana") e affermava la propria legittimazione ad impugnare nonostante non fosse stato condannato; in subordine chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile la legittimazione dell'attore alla proposizione del rimedio (richiamando precedente di Sezione n. 25653/2022), ma ha dichiarato infondato il motivo sostanziale. La Corte ha qualificato l'asserito "errore percettivo" come in realtà un errore interpretativo/valutativo (ossia una diversa interpretazione della motivazione della Corte d'appello), che non è sindacabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., il quale è limitato agli errori materiali e agli errori di fatto (svista o equivoco sugli atti interni) e non agli errori di diritto o di interpretazione. Quanto all'errore materiale testuale si è dichiarato irrilevante ai fini del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non si era costituito.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Norma che consente il ricorso straordinario per errori materiali e di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, ammettendo il rimedio solo per errori di mera trascrizione o svista/equivoco sugli atti interni, escludendo che possa essere invocata per correggere valutazioni o interpretazioni giuridiche.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come modello sul quale è stato costruito il rimedio, poiché disciplina la correzione di errori materiali e la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione in ambito civilistico; la Cassazione sottolinea la similitudine formale ma conferma i limiti applicativi in sede penale.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicata per addebitare al ricorrente le spese del giudizio straordinario rigettato.
artt. 3, 24, 25 Cost.
Articoli della Costituzione richiamati dal ricorrente in prospettiva di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p.; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire né ha accolto tale questione, poiché il vizio lamentato è stato ritenuto di natura interpretativa e pertanto non ricompreso nel rimedio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali (svista di trascrizione, errore grafico) o per errori di fatto consistenti in una svista o equivoco sugli atti interni del giudizio di legittimità; non è lo strumento per rivedere valutazioni di fatto o interpretazioni giuridiche della Corte di cassazione.
- La distinzione fondamentale è tra errore di fatto/percezione (ammissibile) ed errore interpretativo/valutativo (inammissibile). Se la censura attiene alla corretta interpretazione degli atti o alla valutazione del comportamento delle parti, il ricorso ex art. 625-bis sarà rigettato.
- Gli errori materiali testuali (es. riferimenti geografici errati) sono generalmente irrilevanti se non incidono sulla decisione sostanziale, e possono essere corretti ma non costituiscono di per sé motivo idoneo a riformare la decisione se la sostanza resta immutata.
- La giurisprudenza ha esteso la legittimazione a proporre il rimedio a più soggetti rispetto alla formulazione originaria, ma la legittimazione non comporta l'automatico accoglimento: il contenuto della censura deve rientrare nei limiti della norma.
- Se il ricorrente pretende che una circostanza valorizzata ai fini dell'assoluzione abbia invece un effetto ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione, va dimostrato che la Corte di cassazione abbia effettivamente compiuto una svista percettiva sugli atti; diversamente la critica resta una diversa valutazione, non sindacabile con il rimedio.
- La proposta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis richiede che emergano profili tali da rendere la norma incompatibile con principi costituzionali; l'invocazione astratta, quando il vizio denunciato è qualificato come errore di interpretazione, difficilmente sarà accolta.
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