Cassazione Civile, Ordinanza n. 32031/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo relativo al compenso di una prestazione professionale resa da un professionista a favore di una società allora costituita in forma di società in accomandita semplice. La società propose opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata in primo e secondo grado. In cassazione ha proposto ricorso una diversa società a responsabilità limitata, qualificatasi come successore della precedente società, impugnando la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2320 c.c., sostenendo che l'incarico professionale era stato conferito dal socio accomandante e quindi da soggetto privo di poteri gestori; 2) violazione dell'art. 1372 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valutato la mancanza di sinallagma contrattuale; 3) omesso esame di risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, dalle quali emergerebbe che la prestazione del professionista era inferiore a quanto pattuito. I controricorrenti hanno eccepito inoltre il difetto di legittimazione della ricorrente per mancata prova del subentro nella posizione della società originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione all'impugnazione, perché la ricorrente, soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di merito, non ha dato prova di essere avente causa della società originaria. Esaminando comunque i motivi, li ha reputati tutti inammissibili: il primo perché superato dalla ratifica tacita del contratto desumibile dal comportamento processuale della società che aveva comunque difeso il rapporto nel merito; il secondo perché aspecifico e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto pattuito contrattualmente il compenso e regolarmente svolto l'incarico; il terzo perché formulato in violazione delle regole sull'impugnazione in cassazione dopo doppia conforme e privo della necessaria specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e anche al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenuta temeraria l'iniziativa, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2320 c.c.
Il richiamo è stato ritenuto non decisivo, poiché la questione della valida imputazione del contratto è stata superata dalla ratifica tacita da parte della società convenuta in giudizio.
art. 1372 c.c.
Invocato per contestare il vincolo contrattuale e il sinallagma, ma il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non confrontato con la statuizione di merito secondo cui il compenso era stato pattuito e la prestazione svolta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i limiti del vizio deducibile in cassazione, anche in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per escludere la censura di omesso esame in assenza di allegazione di una diversità di fatto tra le decisioni di merito.
art. 372 c.p.c.
La prova della derivazione societaria e del subentro avrebbe potuto essere prodotta in cassazione mediante documenti nei modi consentiti dalla norma, ma ciò non è avvenuto.
art. 375 c.p.c.
È stata richiamata la proposta del consigliere relatore di definizione con manifesta inammissibilità.
art. 93, comma 3, c.p.c.
Nel controricorso era stata chiesta la condanna della ricorrente, ma la Corte ha invece applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria, ritenuta espressione di abuso del diritto di impugnazione e colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare e dimostrare di essere subentrato nella posizione del proprio dante causa; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Quando un contratto è stato concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi, il comportamento processuale della parte pretesamente rappresentata che difenda il rapporto nel merito può valere come ratifica tacita del contratto, con effetti sostanziali.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure generiche o non coerenti con le statuizioni di merito sono inammissibili.
- Il vizio di omesso esame non può essere dedotto in modo astratto e richiede il rispetto delle condizioni processuali previste per le sentenze di appello confermative, incluse le limitazioni derivanti dalla doppia conforme.
- La proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o pretestuosi può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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