Cassazione Penale, Ordinanza n. 02159/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in violenza privata o minaccia aggravata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta non dovesse essere sussunta nel più grave reato ravvisato nei giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura motivazionale perché riferita a una questione di diritto, e ha giudicato manifestamente infondata la doglianza di erronea applicazione della legge penale, osservando che il fatto era connotato dal fine di procurarsi un ingiusto profitto, elemento che esclude la configurabilità dei reati genericamente sussidiari di violenza privata e minaccia e integra invece la più grave ipotesi di rapina.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la deducibilità del vizio motivazionale sulla questione di diritto sia la fondatezza della richiesta di riqualificazione del fatto in violenza privata o minaccia aggravata, richiamando il principio per cui, quando la condotta è finalizzata a un ingiusto profitto, resta configurabile la rapina e non i delitti sussidiari di minaccia o violenza privata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
"i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto"
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare questioni di diritto; se si contesta la soluzione giuridica adottata, il motivo deve essere formulato come violazione di legge.
art. 606 c.p.p.
È il parametro del ricorso per cassazione richiamato per distinguere tra vizio di motivazione e violazione di legge.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non ricavabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non è deducibile quando la censura investe in realtà una questione di diritto: in tale ipotesi il motivo deve essere impostato come violazione di legge.
- I delitti di violenza privata e minaccia hanno natura generica e sussidiaria e non sono configurabili quando la condotta è sorretta dal dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto, che può integrare il più grave delitto di rapina.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere accolta se gli elementi fattuali accertati dai giudici di merito sono incompatibili con la fattispecie sussidiaria invocata e sono invece coerenti con quella più grave.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e non supera il vaglio di ammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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