Sentenza del 04/04/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Matera
Interesse ad agire - vizio procedurale atto presupposto - eccezione di prescrizione triennale tassa di possesso automobilistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato due cartelle relative alla tassa automobilistica, sostenendo la prescrizione del credito per l'anno 2012, poiché la cartella sarebbe stata notificata dopo il decorso del termine triennale e senza precedenti atti interruttivi. Una delle cartelle, tuttavia, era intestata a persona diversa dalla ricorrente, che non agiva quale rappresentante del destinatario. Per tale ragione è stato rilevato il difetto di interesse ad agire e il divieto di far valere in giudizio diritti altrui in nome proprio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento alla cartella intestata alla ricorrente, di euro 349,09. La Commissione ha dichiarato prescritto e quindi non dovuto il credito relativo alla tassa automobilistica, poiché la cartella era stata notificata il 10 ottobre 2017 e non risultava notificato, prima della scadenza del termine triennale, alcun atto di accertamento o altro atto interruttivo. L'azione poteva essere proposta indifferentemente contro l'ente creditore o contro l'agente della riscossione. La domanda relativa alla cartella intestata a un'altra persona è stata dichiarata inammissibile. Le spese di lite, comprese quelle della sospensiva, sono state compensate e non è stata riconosciuta la richiesta di risarcimento per lite temeraria.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
L'attore abbia interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto; non è sufficiente impugnare un atto che non riguarda direttamente il ricorrente.
Art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Una persona non può chiedere l'annullamento di una cartella intestata a un soggetto diverso, salvo che agisca in qualità di rappresentante o in altro caso previsto dalla legge.
Art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito nella legge 60/1986
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il diritto di recuperare la tassa automobilistica si prescrive in tre anni, salvo che entro tale termine sia notificato un valido atto interruttivo, come un atto di accertamento.
Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale.
Il termine decennale può applicarsi al credito tributario già definitivamente accertato per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per sentenza passata in giudicato; non sostituisce automaticamente il termine triennale prima dell'accertamento definitivo.
Art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave; nel caso concreto non è stata applicata, anche perché la Regione era rimasta contumace e non risultava una sua condotta processuale abusiva.
Art. 47, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Consente la richiesta di sospensione dell'atto impugnato durante il giudizio tributario; nel caso concreto l'istanza cautelare era stata accolta, ma le relative spese sono state compensate.
Cass. SS.UU. n. 16412/2007 e Cass. n. 10528/2017
L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che può comportare la nullità dell'atto successivo. Il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o l'agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- È possibile impugnare una cartella soltanto se essa riguarda direttamente il ricorrente o se quest'ultimo dimostra di agire validamente per conto del destinatario.
- Per la tassa automobilistica, in assenza di un valido atto interruttivo notificato entro il termine previsto, il diritto di recupero si prescrive ordinariamente in tre anni successivi all'anno in cui il pagamento era dovuto.
- La notifica tardiva della cartella non è sufficiente, da sola, a provare la prescrizione: occorre verificare se siano stati notificati tempestivamente atti di accertamento, solleciti o altri atti validamente interruttivi.
- Quando la cartella è impugnata per mancata notifica dell'atto presupposto, il contribuente può citare alternativamente l'ente creditore oppure l'agente della riscossione; non è necessario convenire entrambi, anche se è prudente valutare la chiamata di tutte le parti coinvolte.
- Il termine decennale opera, secondo l'orientamento richiamato, solo dopo che il credito sia diventato definitivo per mancata impugnazione dell'accertamento o per giudicato; prima di tale consolidamento resta applicabile il termine triennale specifico.
- L'accoglimento parziale del ricorso non comporta necessariamente la condanna della controparte alle spese: il giudice può compensarle in ragione della soccombenza reciproca o parziale.
- La richiesta di risarcimento per lite temeraria richiede la prova di mala fede o colpa grave e non deriva automaticamente dal semplice annullamento della cartella.
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