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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32162/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dottoressa aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. La domanda si fondava sulla frequenza, negli anni accademici 1988/1989-1992/1993, della scuola di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso" senza percepire alcuna retribuzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo la specializzazione riconducibile alla categoria comunitaria di "Chirurgia generale". Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., delle direttive e dell'art. 117 Cost., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere l'equipollenza sulla base di una mera similitudine terminologica, senza verificare in concreto i percorsi formativi (materie, esami, tirocinio) e senza considerare che, al tempo della frequenza, non esisteva alcuna norma che dichiarasse equivalenti le due specializzazioni. La controricorrente ha eccepito anche la tardività della notifica telematica del ricorso, eccezione ritenuta infondata dalla Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità per tardiva notifica PEC, affermando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, la notifica telematica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, anche dopo le ore 21, e che nel caso concreto la notifica era tempestiva. Nel merito, però, la Corte ha ritenuto fondato il motivo delle amministrazioni: il diritto all'indennizzo per mancata attuazione delle direttive presuppone che la specializzazione frequentata sia inclusa negli elenchi delle direttive oppure sia provata, in concreto, la sua equipollenza a quelle riconosciute in almeno due Stati membri. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato l'equipollenza in modo non congruente, senza il necessario accertamento fattuale comparativo, e ha escluso che il decreto ministeriale del 1998 potesse valere retroattivamente. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della medico specializzando. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità, limitandole alle spese prenotate a debito in ragione della qualità di amministrazioni dello Stato delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come base normativa generale dell'obbligazione risarcitoria, ma la Corte decide principalmente sulla mancanza dei presupposti del diritto al compenso/risarcimento.

  • art. 2043 c.c.

    invocato come norma risarcitoria; la Corte esclude il diritto al risarcimento perché manca un fatto costitutivo della pretesa, ossia l'inclusione/equipollenza della specializzazione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 147 c.p.c.

    vecchio testo; commi secondo e terzo del nuovo testo

    menzionato per chiarire che, nel periodo considerato, la disciplina speciale della notifica PEC era quella dell'art. 16-septies, poi trasfusa nell'art. 147 c.p.c. riformato.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini a giorni, rilevante ai fini della tempestività della notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    usato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 16-septies d.l. 179/2012

    come risultante dalla sentenza costituzionale n. 75/2019, disciplina speciale della notifica telematica eseguita oltre le ore 21, con perfezionamento per il notificante al momento della ricevuta di accettazione.

  • d.l. 179/2012, art. 16-septies

    norma speciale applicabile ratione temporis alla notifica PEC effettuata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 147 c.p.c.

  • d.lgs. 149/2022

    richiamato per spiegare l'abrogazione successiva dell'art. 16-septies e la trasfusione della disciplina nell'art. 147 c.p.c. riformato.

  • l. 197/2022

    richiamata per la disciplina transitoria che differisce l'efficacia della nuova normativa al 28 febbraio 2023.

  • Direttiva 75/362/CEE

    direttiva sul riconoscimento delle specializzazioni mediche e sulla remunerazione dei medici specializzandi; l'inclusione o equipollenza del corso è fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.

  • Direttiva 75/363/CEE

    richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE come parte del quadro comunitario in materia di formazione e remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    direttiva riassuntiva che impone agli Stati membri di garantire un'adeguata remunerazione agli specializzandi.

  • Trattato istitutivo della Comunità Europea

    richiamati nel motivo di ricorso come parametri di obbligo di adeguamento dello Stato alle direttive.

  • d.m. 30 gennaio 1998

    considerato non decisivo ai fini del diritto al compenso, perché sopravvenuto e non retroattivo rispetto alla frequenza del corso.

Massime di principio

  • Il diritto del medico specializzando al compenso/indennizzo per mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie presuppone, come fatto costitutivo, che la specializzazione frequentata sia espressamente compresa negli elenchi delle direttive oppure che ne sia provata in concreto l'equipollenza a specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri.
  • L'equipollenza tra una specializzazione non espressamente elencata e quelle previste dalle direttive non può essere affermata in base alla sola somiglianza della denominazione: occorre un accertamento fattuale comparativo sui contenuti formativi, sulle materie insegnate, sugli esami e sul tirocinio.
  • L'onere di allegazione e, se necessario, di prova dell'equipollenza grava sul medico attore, che deve indicare le ragioni concrete della coincidenza sostanziale del corso seguito con una delle specializzazioni comunitarie.
  • I decreti ministeriali sopravvenuti che dichiarano equivalenti alcune specializzazioni non hanno efficacia retroattiva e non possono, da soli, fondare il diritto al risarcimento per periodi anteriori, se manca la prova dell'effettiva equipollenza richiesta dal diritto comunitario.
  • In tema di notifica telematica, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte in cui differiva il perfezionamento per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, la notifica si perfeziona per il mittente al momento della generazione della ricevuta di accettazione, anche se avvenuta dopo le ore 21.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europeaGiudicato

Testo integrale

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