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Ordinanza

Ordinanza n. 1631/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del 29.09.2024 dell’Istituto in epigrafe, in persona del Dirigente Scolastico; nonché del P.E.I. e di tutti gli atti susseguenti e prodromici; nonché per il riconoscimento del diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202405302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento scolastico di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, PEI e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI relativi all'anno scolastico 2024/2025, sostenendo che la minore, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e affetta da grave disturbo dello spettro autistico, necessitasse di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 25 ore settimanali, anziché per le 18 ore assegnate. La domanda comprendeva anche il riconoscimento del diritto alla copertura integrale del tempo-scuola. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto rilevanti il verbale medico-legale, la diagnosi funzionale e la proposta contenuta nel precedente PEI, che indicava almeno 25 ore di sostegno, ordinando all'amministrazione di rideterminarsi sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'alunna e di elaborare il PEI per l'anno scolastico 2024/2025. Nella fase decisoria è tuttavia emerso un possibile sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'anno scolastico cui si riferiva il ricorso era ormai concluso; inoltre, l'amministrazione non aveva prodotto il PEI 2024/2025 né dimostrato di averlo adottato e aveva disposto l'integrazione dell'orario soltanto fino al 30 aprile 2025.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito. Rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un verosimile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ha sottoposto tale questione al contraddittorio delle parti, assegnando 15 giorni per il deposito di memorie limitate a questo tema. Il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 23 luglio 2026, riservando a tale sede anche la decisione sulle spese. L'ordinanza richiama, sul piano cautelare, il principio secondo cui il sostegno all'alunno in situazione di grave disabilità deve essere assicurato nella misura necessaria a garantire istruzione e integrazione scolastica, potendo arrivare alla copertura integrale del tempo-scuola senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificare una riduzione non coerente con l'effettivo fabbisogno.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    minore portatore di handicap in situazione di gravità

    Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto considerato dal giudice per valutare il fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questione dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile ragione ostativa alla prosecuzione del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie prima di decidere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa in materia di trattamento dei dati personali ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione ai dati relativi alla salute e alla necessità di oscurare le informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio una possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse deve instaurare uno specifico contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di adottare la decisione definitiva.
  • La controversia relativa all'assegnazione del sostegno scolastico riferita a un anno scolastico ormai concluso può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l'eventuale accoglimento non sia più idoneo ad arrecare alla parte un vantaggio concreto e attuale.
  • In presenza di una situazione di grave disabilità, la misura del sostegno scolastico deve essere determinata in relazione all'effettivo fabbisogno dell'alunno e può estendersi sino alla copertura integrale dell'orario scolastico; esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica non sono, di per sé, ragioni sufficienti per ridurre il sostegno necessario a garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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