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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27982/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento del dato probatorio relativo alle informative sulla Stars Elettronics (mancata specificazione di numero, date e importi delle fatture e rilievo che Nespola avrebbe cessato le cariche nel febbraio 2010); 2) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza e principio di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost.); 3) contestazione della determinazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la responsabilità per bancarotta impropria sia stata accertata in concorso con altro soggetto e sulla base degli accertamenti (utilizzo della Stars Elettronics come societa' cartiera e debiti tributari riferiti al 2009-2010 per complessivi euro 3.487.092,05); il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto congruamente motivato (anche con riferimento al precedente penale e alla gravità della condotta); la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non viziata. Per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per indicare il concorso di persone nel reato; la sentenza attribuisce a Nespola la partecipazione, morale e materiale, con altro soggetto.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Norma sostanziale del reato di bancarotta fraudolenta: usata per inquadrare la condotta di aver cagionato il dissesto mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiera.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione della sentenza impugnata; il ricorrente contestava insufficiente motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di motivazione e sulle pronunce di non luogo a giudizio: evocata dal ricorrente per denunciare contraddittorietà, ma la Cassazione non ha accolto la censura.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la loro esclusione sia motivata da ragioni di merito (precedente penale, gravità della condotta) e non sindacabile in Cassazione se congrua.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nell'argomentazione sul principio di ragionevolezza nella modulazione della pena; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito conforme ai principi costituzionali ove adeguatamente motivata.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proporzione della pena; la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena non è sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali evidenti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di fatto: censure generiche o basate su nuova valutazione del materiale probatorio sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Quando la responsabilità è accertata in concorso fra più soggetti (anche per alternanza nelle cariche sociali), la contestazione dell'esatta tempistica delle fatture deve essere specifica e provata; altrimenti la censura è generica e non supera il filtro di ammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto: il giudice di merito può escluderle con motivazione che indichi i fattori decisivi (es. precedente penale, gravità e rilevanza della condotta) e tale decisione non è riesaminabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se motivata con riferimento alla gravità della condotta e agli elementi di fatto, l'eventuale superamento del minimo edittale non costituisce di per sé motivo di cassazione.
  • Un ricorso alla Corte di Cassazione deve contenere censure specifiche e ben circostanziate: l'aspecificità e l'indeterminatezza dei motivi espongono il ricorrente al rigetto e a sanzioni pecuniarie (spese e cassa delle ammende).
  • In casi di reati economico-tributari con utilizzo di 'società cartiere' e ingenti debiti tributari, gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate forniscono elementi probatori rilevanti che, se validati dal giudice di merito, sono difficili da ribaltare in sede di legittimità.

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