Cassazione Penale, Sentenza n. 27982/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento del dato probatorio relativo alle informative sulla Stars Elettronics (mancata specificazione di numero, date e importi delle fatture e rilievo che Nespola avrebbe cessato le cariche nel febbraio 2010); 2) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza e principio di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost.); 3) contestazione della determinazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la responsabilità per bancarotta impropria sia stata accertata in concorso con altro soggetto e sulla base degli accertamenti (utilizzo della Stars Elettronics come societa' cartiera e debiti tributari riferiti al 2009-2010 per complessivi euro 3.487.092,05); il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto congruamente motivato (anche con riferimento al precedente penale e alla gravità della condotta); la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non viziata. Per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per indicare il concorso di persone nel reato; la sentenza attribuisce a Nespola la partecipazione, morale e materiale, con altro soggetto.
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Norma sostanziale del reato di bancarotta fraudolenta: usata per inquadrare la condotta di aver cagionato il dissesto mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiera.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione della sentenza impugnata; il ricorrente contestava insufficiente motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sul vizio di motivazione e sulle pronunce di non luogo a giudizio: evocata dal ricorrente per denunciare contraddittorietà, ma la Cassazione non ha accolto la censura.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la loro esclusione sia motivata da ragioni di merito (precedente penale, gravità della condotta) e non sindacabile in Cassazione se congrua.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'argomentazione sul principio di ragionevolezza nella modulazione della pena; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito conforme ai principi costituzionali ove adeguatamente motivata.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di proporzione della pena; la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena non è sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali evidenti.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di fatto: censure generiche o basate su nuova valutazione del materiale probatorio sono spesso dichiarate inammissibili.
- Quando la responsabilità è accertata in concorso fra più soggetti (anche per alternanza nelle cariche sociali), la contestazione dell'esatta tempistica delle fatture deve essere specifica e provata; altrimenti la censura è generica e non supera il filtro di ammissibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto: il giudice di merito può escluderle con motivazione che indichi i fattori decisivi (es. precedente penale, gravità e rilevanza della condotta) e tale decisione non è riesaminabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se motivata con riferimento alla gravità della condotta e agli elementi di fatto, l'eventuale superamento del minimo edittale non costituisce di per sé motivo di cassazione.
- Un ricorso alla Corte di Cassazione deve contenere censure specifiche e ben circostanziate: l'aspecificità e l'indeterminatezza dei motivi espongono il ricorrente al rigetto e a sanzioni pecuniarie (spese e cassa delle ammende).
- In casi di reati economico-tributari con utilizzo di 'società cartiere' e ingenti debiti tributari, gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate forniscono elementi probatori rilevanti che, se validati dal giudice di merito, sono difficili da ribaltare in sede di legittimità.
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