Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13492/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025, per l’importo nominale di euro 2.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 8010/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il diritto del docente a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta l’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del titolo, la pretesa del ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure idonee ad assicurare l’attuazione della pronuncia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza proposta per l’esecuzione del titolo giudiziale indicato nella sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio previsto dalla disposizione è stato ritenuto decorso, unitamente alla notificazione del titolo, quale presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificata la formazione del giudicato, la rituale notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine prefissato.
  • In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo l’amministrazione limitarsi a conformarsi al contenuto della decisione.
  • Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione del titolo, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato, per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.