Cassazione Civile, Sentenza n. 14552/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria che aveva rigettato l'appello di Ancona Entrate contro la pronuncia favorevole a ENI relativa alla pretesa impositiva comunale (ICI/IMU) su piattaforme collocate oltre le 12 miglia marine (piattaforma continentale/zone marittime oltre il mare territoriale). La ricorrente sosteneva che le piattaforme costituissero "territorio dello Stato" e quindi fossero soggette all'imposizione immobiliare comunale; deduceva anche profili di violazione costituzionale e di aiuti di Stato (art. 107 TFUE).
La decisione
Rigetto del ricorso di Ancona Entrate. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui gli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale (e, analogamente, nella Zona Economica Esclusiva) non sono parte del "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione municipale sugli immobili; i diritti dello Stato costiero (e la giurisdizione esclusiva prevista dalla Convenzione di Montego Bay) sono esercitati solo 'funzionalmente' allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali e quindi non costituiscono base per l'applicazione di ICI/IMU comunale. La Corte ha inoltre escluso che la non assoggettabilità a tributo locale integri automaticamente un aiuto di Stato, posto che lo Stato non disponeva del potere impositivo territoriale per quella zona. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Convenzione di Montego Bay)
art. 3, art. 33, art. 55, art. 56, art. 58, art. 60, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 111
La Corte interpreta la Convenzione nel senso che i diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale e nella ZEE sono di natura funzionale e limitati allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse; la giurisdizione esclusiva di cui all'art.60 comma 2 si esercita nei limiti funzionali necessari allo sfruttamento, e non equivale a piena territorialità utile a fondare l'imposizione municipale sugli immobili.
D.lgs. 23/2011 (istituzione IMU in via anticipata)
Conferma che il presupposto impositivo dell'IMU resta l'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato; la Corte rileva che tale requisito non è soddisfatto per le piattaforme sulla piattaforma continentale.
D.lgs. 504/1992 (ICI)
Definisce il presupposto dell'ICI come il possesso di fabbricati siti nel territorio dello Stato; la Corte ritiene che le piattaforme sulla piattaforma continentale non rientrino in quel territorio ai fini dell'imposizione comunale.
Legge 2 dicembre 2019, n. 157 (istituzione IMPI)
art. 38 d.l. 124/2019 richiamato
Lo Stato ha introdotto l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) con decorrenza 2020; la norma statale ha natura di imposizione nazionale che sostituisce ogni imposizione immobiliare locale sugli stessi manufatti, ma non avvalora la tesi che la piattaforma sia 'territorio' comunale prima del 2020.
L. 2 dicembre 1994, n. 689 (ratifica Convenzione Montego Bay)
Ratifica la Convenzione, che fornisce il quadro internazionale cui attenersi per determinare i limiti della sovranità statale sugli spazi marini.
L. 613/1967
Norme nazionali che attribuiscono allo Stato il diritto di esplorare e sfruttare la piattaforma continentale e regolamentano permessi e vigilanza, ma che non implicano estensione automatica della territorialità comunale ai fini dell'ICI/IMU.
D.lgs. 625/1996; D.P.R. 484/1994; D.lgs. 145/2015
artt. richiamati nelle memorie (es. artt. 2,3,13 del d.lgs. 625/1996; d.P.R. 484/1994; art. 3 lett. v) del d.lgs. 145/2015)
Regolamentano autorizzazioni, sicurezza e disciplina tecnica delle attività di prospezione/coltivazione sugli spazi marittimi; confermano esercizio pubblico di poteri di regolazione ma non trasformano le piattaforme in 'territorio comunale' ai fini dell'imposizione immobiliare.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
La Corte ha ritenuto che la mera non assoggettabilità ad imposta locale non costituisce automaticamente aiuto di Stato se lo Stato è privo del potere impositivo su quella zona; quindi la questione di aiuti ex art.107 TFUE non è integrata dal caso.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Causa C-111/05 Aktiebolaget NN; causa C-347/10 Salemink
La giurisprudenza UE conferma che la sovranità dello Stato sulla ZEE e sulla piattaforma continentale è funzionale e limitata e che operazioni svolte in tali zone non rientrano nella piena sovranità dello Stato qualora non attinenti allo sfruttamento delle risorse; ciò è stato richiamato per escludere applicabilità di talune imposte nazionali basate su territorialità.
Giurisprudenza nazionale antecedente
Cass. Sez. 5, n. 3618/2016 e altre
Decisioni che avevano ritenuto le piattaforme nel mare territoriale (entro 12 miglia) soggette a imposizione comunale; la Corte distingue chiaramente questa casistica dalle piattaforme sulla piattaforma continentale oltre le 12 miglia.
Massime di principio
- Le piattaforme situate oltre le 12 miglia (piattaforma continentale o porzioni della ZEE) non sono considerate "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione comunale sugli immobili (ICI/IMU): lo Stato esercita diritti sovrani solo funzionalmente per esplorazione e sfruttamento delle risorse.
- Per le piattaforme entro il mare territoriale (fino a 12 miglia) valgono regole diverse: la potestà impositiva comunale può essere riconosciuta sui manufatti infissi nel fondo del mare territoriale.
- La giurisdizione esclusiva prevista dalla Convenzione (art.60) va interpretata in termini funzionali e limitati alle materie necessarie allo sfruttamento della piattaforma; non implica piena territorialità fiscale comunale.
- La qualificazione civile delle piattaforme come beni immobili (art.812 c.c.) o l'indicazione di prospicienza comunale da parte di autorità marittime non sono di per sé sufficienti a determinare l'applicabilità dell'imposta municipale se manca il requisito dell'ubicazione "nel territorio dello Stato" inteso come territorialità utile alla imposizione locale.
- L'assenza di imposizione locale non determina automaticamente un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 TFUE quando lo Stato non dispone del potere impositivo territoriale su quella zona marittima.
- In ipotesi analoghe occorre verificare: (a) la situazione geografica (mare territoriale vs ZEE/piattaforma continentale); (b) l'esistenza di provvedimenti nazionali specifici (es. IMPI dal 2020); (c) eventuali obblighi europei o internazionali che incidono sulla disciplina fiscale o previdenziale; (d) se l'imposta sia fondata su reale territorialità e non su presunzioni funzionali.
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