Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Sardegna, Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 30639 del 14.10.2024 avente ad oggetto “Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato Decimoputzu sito in loc.’Mitza Canna’ e ‘Coddu Sera Gureu’, nel Comune di Decimoputzu (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla R.T.N. Proponente: Apollo Decimoputzu S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione”; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 con la quale la Regione ha disposto la sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale presentate o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; - del D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”; e per la condanna dell’Amministrazione al riavvio del procedimento e al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale entro i termini perentori previsti dalla legge; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2025: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 7399 del 6 marzo 2025: “Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato Decimoputzu sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di Decimoputzu (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla RTN. Proponente: Apollo Decimoputzu S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2 /2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”; e per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito; III) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.7.2025: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 7399 del 6 marzo 2025: “Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato Decimoputzu sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di Decimoputzu (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla RTN. Proponente: Apollo Decimoputzu S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2 /2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità”; - della nota della Direzione generale dell’Ambiente, prot. Uscita n. 15173 del 23.5.2025: “Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato Decimoputzu sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di Decimoputzu (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla R.T.N. Proponente: Apollo Decimoputzu S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”; e per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito.

Giustizia amministrativa202401092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione, improcedibilità e archiviazione del procedimento PAUR/VIA relativo a un progetto agrivoltaico, adottate in applicazione della moratoria regionale e del divieto di realizzazione degli impianti FER nelle aree dichiarate non idonee

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato anzitutto la sospensione del procedimento autorizzativo regionale relativo a un impianto agrivoltaico, disposta in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024, deducendo la violazione della disciplina statale ed europea sulle fonti rinnovabili e sulla VIA, l’illegittimità della moratoria regionale, il difetto di motivazione e vari profili di irragionevolezza, sproporzione e sviamento. Ha inoltre censurato il d.m. 21 giugno 2024 sulle aree idonee e chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni relative alla compatibilità della normativa regionale e nazionale con la Costituzione e il diritto dell’Unione. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza, adottata in applicazione dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, che vietava la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree non idonee. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per invasione della competenza statale in materia ambientale e paesaggistica, violazione dei principi fondamentali in materia di energia, contrasto con il diritto dell’Unione, sproporzione, irragionevolezza, lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento regionale di conferma dell’improcedibilità e di archiviazione, lamentando l’applicazione automatica della l.r. n. 20/2024, senza effettivo esame delle osservazioni presentate, nuova istruttoria o riconsiderazione degli interessi coinvolti. Nel corso del giudizio la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024 e dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti. Quanto alla sospensione originaria, ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 28/2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, facendo venir meno ex tunc la base normativa dell’atto. In applicazione degli artt. 136 Cost. e 30 l. n. 87/1953, la declaratoria di illegittimità costituzionale opera sui rapporti pendenti, compresi quelli sub iudice, e impone l’annullamento dei provvedimenti non divenuti definitivi adottati sulla base della norma incostituzionale, anche se originariamente legittimi. Quanto ai provvedimenti di improcedibilità e archiviazione, il TAR ha applicato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale della Sardegna. Il giudice ha ribadito che la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto. La fattibilità del progetto deve essere verificata concretamente nel procedimento amministrativo, senza automatismi, pur non potendo applicarsi la procedura semplificata prevista per gli impianti da realizzare in aree idonee. Sono stati quindi annullati tutti i provvedimenti impugnati ed è stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso di poter anticipare la valutazione sull’applicabilità del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, trattandosi di normativa non esaminata nel procedimento amministrativo e dovendo la relativa applicabilità essere valutata dalla Regione in sede di riedizione del potere, anche in considerazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024

    La disposizione costituiva la base normativa della moratoria regionale sui procedimenti relativi a nuovi impianti da fonti rinnovabili; la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale ha fatto venir meno ex tunc il fondamento del provvedimento di sospensione impugnato.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11

    La norma, dichiarata incostituzionale, non poteva equiparare la non idoneità dell’area a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell’efficacia della norma e incide sui rapporti pendenti, impedendone l’applicazione.

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    La declaratoria di illegittimità costituzionale opera nei rapporti pendenti e impone di non applicare la norma incostituzionale, con conseguenze sugli atti adottati in sua applicazione.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    La disciplina statale sulle aree idonee e non idonee non consente che la qualificazione di un’area come non idonea si trasformi in un divieto assoluto e automatico di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Il procedimento regionale per il rilascio del PAUR comprende, ove necessario, la VIA, la VIncA e le ulteriori autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile.

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza presentata per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Osta a una pronuncia anticipata sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta che non sia stata oggetto di valutazione nel procedimento amministrativo impugnato e che debba essere applicata per la prima volta in sede di riedizione del potere.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma applicata per l’adozione di un provvedimento amministrativo incide sui rapporti pendenti, compresi quelli sub iudice, e comporta l’illegittimità dell’atto non divenuto definitivo, anche se esso era conforme alla norma al momento della sua adozione.
  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto.
  • L’inidoneità dell’area impone una valutazione concreta della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi preclusivi; resta ferma la possibilità che non si applichino le procedure semplificate previste per le aree idonee.
  • Quando il provvedimento di improcedibilità o archiviazione di un procedimento autorizzativo è fondato su una norma regionale dichiarata incostituzionale, l’amministrazione deve riavviare il procedimento e riesercitare il potere secondo il quadro normativo vigente, senza poter considerare automaticamente irrealizzabile il progetto.
  • Il giudice amministrativo non può anticipare la valutazione sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta che non sia stata esaminata dall’amministrazione nel procedimento impugnato; tale questione deve essere affrontata dall’amministrazione in sede di riedizione del potere, nel rispetto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.