Sentenza del 06/06/2019 n. 3407 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Ente impositore - Direttore Provinciale - Delega funzionario firmatario - Contenuto impersonale - Rileva - Inizio/fine esercizio - Omessa indicazione - Rileva - Nominativo funzionario - Omessa indicazione - Motivazioni/esigenze servizio - Omessa indicazione - Soggetto contribuente - Legittimazione funzionario firmatario - Impedito controllo - Sussiste - Illegittimità atto impositivo - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto impositivo è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato, poiché l’ente impositore non ha dimostrato il corretto esercizio del potere di delega da parte del Direttore Provinciale. L’assenza degli elementi essenziali della delega determina un impedimento oggettivo al controllo della legittimità dell’atto da parte del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’atto impositivo perché sottoscritto da un funzionario la cui legittimazione non era adeguatamente provata. La delega prodotta dall’ente aveva contenuto impersonale, non indicava il nominativo del funzionario delegato, né la data di inizio e di cessazione dell’esercizio del potere delegato, né le motivazioni o le esigenze di servizio sottese al conferimento della delega. Tali omissioni impedivano al contribuente di verificare l’effettiva legittimazione del firmatario.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La sottoscrizione dell’atto impositivo deve provenire dal capo dell’ufficio o da un funzionario validamente delegato. L’ente deve poter dimostrare l’esistenza e la corretta individuazione della delega, consentendo al contribuente di verificarne la legittimità.
Cassazione civile, sentenze n. 22803/2015 e n. 25280/2015
La delega alla sottoscrizione non può essere meramente impersonale o generica quando ciò impedisca di identificare il funzionario delegato e di verificare l’ambito temporale e le ragioni dell’attribuzione del potere. In mancanza di prova della valida delega, l’atto impositivo è illegittimo.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo è firmato da un funzionario diverso dal direttore o dal capo dell’ufficio, l’amministrazione deve dimostrare l’esistenza di una delega valida e verificabile.
- Una delega generica o impersonale, priva del nominativo del delegato e dei limiti temporali del potere conferito, può impedire il controllo del contribuente e comportare l’illegittimità dell’atto.
- Il contribuente può contestare la validità dell’atto se l’amministrazione non produce una delega sufficientemente specifica o non dimostra che essa fosse efficace al momento della sottoscrizione.
- La verifica deve riguardare almeno l’identità del funzionario delegato, la durata della delega, l’ufficio o le funzioni interessate e, ove necessario, le ragioni organizzative o di servizio che ne giustificano il conferimento.
- L’annullamento deriva dal vizio relativo alla legittimazione del sottoscrittore, senza che sia necessariamente necessario contestare anche il merito della pretesa tributaria.
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