Cassazione Penale, Sentenza n. 406/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazioni di norme processuali relative ai termini del procedimento di riesame del sequestro preventivo (art. 324 c.p.p. in combinato disposto con art. 309 c.p.p.), sostenendo che la trasmissione tardiva degli atti da parte della Procura (istanza depositata 1.7.2022, atti trasmessi 12.8.2022) e la fissazione dell'udienza il 6.9.2022 avevano fatto perdere efficacia al sequestro. Inoltre si contestava l'applicabilità della sospensione feriale dei termini (L. 742/1969; art. 240-bis disp. att. c.p.p.) per reati di criminalità organizzata, sostenendo che la deroga doveva impedire la sospensione e che quindi il riesame doveva concludersi entro i termini perentori previsti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il difensore risultava munito di idonea procura speciale e quindi legittimato a proporre il ricorso; (ii) nel procedimento di riesame del sequestro preventivo non si applica il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p., mentre il termine 'entro il giorno successivo' dell'art. 324 comma 3 c.p.p. ha carattere meramente ordinatorio; (iii) il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti; (iv) la questione relativa all'inoperatività della sospensione feriale, pur rilevante, è stata tardivamente eccepita dal ricorrente dato che il difensore partecipò all'udienza del 6.9.2022 senza sollevare l'eccezione; pertanto la nullità eventualmente derivante è stata sanata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Nel riesame del sequestro preventivo il comma 3 ("entro il giorno successivo") ha natura meramente ordinatoria; il termine perentorio di 10 giorni per la decisione decorre, in caso di trasmissione frazionata, dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti
art. 309 c.p.p.
Il termine perentorio di 5 giorni per la trasmissione degli atti previsto dal comma 5 non è applicabile ai procedimenti di riesame reale del sequestro preventivo; il richiamo posto dall'art. 324 comma 7 non travolge la disciplina specifica dell'art. 324
art. 100 c.p.p.
La procura speciale ai fini del procedimento (per il terzo interessato al dissequestro) è necessaria ma non richiede formule sacramentali: conta la sostanza dell'atto e la chiara manifestazione di volontà di conferire il mandato
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato nel testo in relazione alla procura alle liti: l'assenza della procura nel ricorso può essere superata se la procura speciale risulta negli atti del giudizio di merito
art. 240-bis disp. att. c.p.p. e L. 7 ottobre 1969, n. 742
Stabiliscono la sospensione feriale dei termini processuali e la deroga per i procedimenti per reati di criminalità organizzata; la giurisprudenza interpreta la nozione di criminalità organizzata includendo anche le associazioni per delinquere ex art. 416 c.p.
art. 180 e 182 c.p.p.
Le nullità di regime intermedio (es. per inosservanza della sospensione feriale) sono suscettibili di sanatoria; devono essere tempestivamente eccepite, altrimenti si considerano sanate
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogazione di ammenda in caso di ricorso inammissibile o dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo la disciplina speciale dell'art. 324 c.p.p. prevale sull'applicazione automatica del termine di 5 giorni dell'art. 309 c.p.p.: il termine di trasmissione di cui all'art. 324, comma 3, è ordinatorio e la perentorietà va valutata in relazione alla completezza della trasmissione degli atti
- Il termine perentorio di 10 giorni per la decisione sul riesame decorre, in caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritiene acquisiti gli atti mancanti; va quindi valutato caso per caso quando la trasmissione si consideri "completa"
- La deroga alla sospensione feriale per i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata opera anche nelle procedure incidentali (misure cautelari reali); tuttavia l'eccezione relativa alla sospensione deve essere tempestivamente sollevata, altrimenti è suscettibile di sanatoria
- Il terzo che chiede il dissequestro deve conferire procura speciale: la procura non deve necessariamente rispettare formule formali se dal contenuto emerge chiaramente il mandato processuale; occorre comunque che la procura sia rinvenibile nel fascicolo o allegata tempestivamente
- Le nullità processuali che non incidono immediatamente sui diritti di difesa possono essere sanate se non eccepite per tempo; chi ritiene lesi i propri diritti deve sollevare l'eccezione nella prima udienza utile o la perdita della rilevabilità è probabile
- Se si contesta la tardività della trasmissione o l'inosservanza di termini perentori, conviene evidenziare subito l'irregolarità nel giudizio di merito/udienza di riesame e non attendere il ricorso per cassazione, altrimenti si rischia l'inammissibilità per tardività dell'eccezione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023
- Sentenza penale · 10 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →