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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12606/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 notificato alla società a seguito di verifica fiscale, con contestazione dell'indebito utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti per euro 55.137,50, del conseguente disconoscimento della detrazione IVA per euro 12.130,25 e dell'irrogazione di sanzioni e interessi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società ritenendo che l'Ufficio avesse provato la fittizietà soggettiva delle operazioni, ma che la contribuente avesse dimostrato di aver adottato la massima diligenza esigibile per verificare l'esistenza del fornitore. In appello l'Agenzia aveva impugnato la decisione, ma la Corte tributaria regionale aveva rigettato il gravame richiamando una precedente pronuncia resa su un annualità diversa e ritenuta sovrapponibile. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre la società ha resistito eccependo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022 e depositando domanda e ricevuta del pagamento della prima rata; ha inoltre chiesto l'estinzione del giudizio. Il Collegio, verificata la mancata notifica di diniego della definizione e la sussistenza dei presupposti di legge, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, rilevando che il pagamento per la definizione era avvenuto in prossimità della notifica del ricorso e che non era stato tempestivamente comunicato all'Avvocatura dello Stato. Ha infine escluso la debenza del doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 1, commi 186, 194 e 200, della legge n. 197 del 2022, come modificata, rilevando la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l'assenza di un diniego notificato. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate, applicando il criterio speciale previsto dall'art. 1, comma 198, della medesima legge, e non è stato imposto il c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, consentendo la chiusura della lite mediante adesione del contribuente

  • art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito

  • art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    la definizione resta salva fino all'eventuale diniego, che deve essere notificato entro il termine previsto

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    regola il regime delle spese, ponendole a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per definizione agevolata

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio quando risultino la tempestiva presentazione della domanda, il pagamento degli importi dovuti o della prima rata e l'assenza di un diniego notificato nei termini previsti.
  • L'adesione alla definizione agevolata rende superflua la decisione nel merito dell'impugnazione, imponendo al giudice di dichiarare l'estinzione del processo.
  • Ai fini delle spese, il pagamento effettuato per accedere alla definizione agevolata non esonera automaticamente dall'onere di sopportare le spese già anticipate, se non risulti una tempestiva informazione alla controparte idonea a evitare l'attività difensiva.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite tributaria, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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