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Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del decreto emesso dal Vice Prefetto Vicario Reggente di Prato, in data -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi; - nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Giustizia amministrativa202400925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. Ha dedotto: la violazione degli artt. 2 e 5 della l. 241/1990, per tardiva conclusione del procedimento e omessa indicazione del responsabile; la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, per carenza di motivazione rafforzata, sostenendo che i precedenti rinnovi favorevoli e l’assenza di mutamenti nelle proprie condizioni avrebbero imposto all’amministrazione di spiegare specificamente le ragioni del diniego; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la mancata esplicitazione delle ragioni del richiamo a un parere negativo della Questura. A sostegno della richiesta il ricorrente aveva allegato l’attività di gestione di due aree di servizio, il trasporto quotidiano di rilevanti somme di denaro e di autovetture di lusso, nonché precedenti furti o tentativi di furto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il superamento del termine procedimentale non incida sulla legittimità del provvedimento tardivo e che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisca mera irregolarità. Quanto ai vizi di motivazione e istruttoria, il Collegio ha qualificato il porto d’armi per difesa personale come autorizzazione di polizia eccezionale e temporanea, subordinata all’effettivo e dimostrato bisogno e all’assenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. La valutazione prefettizia è altamente discrezionale e si rinnova a ogni domanda di rinnovo; l’amministrazione può rivalutare anche circostanze già note e non è vincolata dai precedenti rinnovi favorevoli, senza che sorga un diritto quesito o un affidamento tutelabile. L’onere di allegare e provare un bisogno concreto, specifico e attuale grava sul richiedente e non è assolto dal solo svolgimento di un’attività professionale rischiosa, dal trasporto di denaro o beni di valore, né dalla produzione di denunce relative a episodi risalenti e generici di microcriminalità. Nel caso concreto, la Prefettura aveva ragionevolmente escluso l’attualità del bisogno, pur riconoscendo l’affidabilità personale del richiedente, in assenza di episodi recenti di violenza, aggressione o intimidazione e di specifici fattori di rischio. La mancata indicazione dettagliata del parere negativo della Questura non ha inciso sulla completezza della motivazione, essendo il parere comunque richiamato e assorbito dalla determinazione prefettizia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 5 l. 241/1990

    La violazione del termine di conclusione del procedimento non incide sulla legittimità del provvedimento tardivo; l’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce mera irregolarità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è sufficiente quando espone le ragioni per cui non risulta attuale l’effettivo e dimostrato bisogno di circolare armati; i precedenti rinnovi non impongono necessariamente una motivazione rafforzata.

  • art. 42 TULPS

    effettivo e dimostrato bisogno

    Il porto d’armi per difesa personale è subordinato alla prova di un pericolo concreto, specifico e attuale e non costituisce un diritto soggettivo; l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, rinnovata a ogni richiesta.

  • artt. 669 c.p. e 4 l. 11/1975

    Il porto d’armi costituisce una deroga al generale divieto di detenzione e porto d’armi.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale non è un’attività vincolata: a ogni domanda l’autorità di pubblica sicurezza deve rinnovare la valutazione dell’effettivo e dimostrato bisogno, dell’affidabilità del richiedente e dei rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d’armi non attribuisce un diritto quesito, non vincola l’amministrazione nelle successive valutazioni e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile; l’amministrazione può anche rivalutare circostanze già conosciute e mutare orientamento senza che siano necessariamente sopravvenuti fatti nuovi.
  • L’onere di allegare e provare il bisogno effettivo, concreto, specifico e attuale di portare un’arma grava sul richiedente anche in sede di rinnovo. Tale onere non è assolto dal mero riferimento all’attività lavorativa, al trasporto di denaro o beni di valore, alla localizzazione dell’attività o a denunce generiche e risalenti di furti e altri episodi di microcriminalità.
  • Il diniego di rinnovo è adeguatamente motivato quando l’amministrazione evidenzia l’assenza di elementi attuali idonei a dimostrare una specifica esposizione al rischio, anche se riconosce l’affidabilità personale dell’istante; il mancato richiamo analitico al contenuto del parere negativo della Questura non determina un vizio motivazionale quando la determinazione prefettizia contiene un’autonoma motivazione sufficiente.
  • La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, mentre la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità, in assenza di ulteriori conseguenze invalidanti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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