Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non risultava depositata la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. Non sono state liquidate spese, essendo gli intimati rimasti senza difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como e notificato alla persona interessata, che aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Como. L'opposizione era stata rigettata con ordinanza depositata il 4 luglio 2023. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione della Direttiva 2008/115/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 13 del Testo unico immigrazione, deducendo che il giudice di pace avrebbe applicato in modo automatico la misura espulsiva senza valutare in concreto la situazione personale e senza motivare adeguatamente; 2) violazione dell'art. 19 T.U. immigrazione, come modificato dal d.l. 130/2020, e omesso esame di fatti decisivi, per non avere verificato la sussistenza dei presupposti per un permesso di soggiorno per protezione speciale e dei divieti di espulsione derivanti da obblighi costituzionali o internazionali; 3) vizio di motivazione apparente dell'ordinanza di rigetto, ritenuta solo graficamente esistente ma priva di un effettivo percorso argomentativo; 4) nullità dell'ordinanza e del procedimento per error in procedendo, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., sempre per la pretesa motivazione meramente apparente.
Norme richiamate
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente come parametro per escludere automatismi nell'adozione della misura espulsiva e imporre una valutazione individualizzata.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della necessità di valutare la situazione personale e familiare ai fini dell'espulsione.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come norma disciplinante l'espulsione, da applicare senza automatismi e con motivazione in concreto.
art. 19 d.lgs. 286/1998
Invocato per sostenere la sussistenza di un divieto di espulsione e la possibile protezione speciale.
d.l. 130/2020
Indicato come fonte di innovazione e integrazione dell'art. 19 T.U. immigrazione in tema di protezione speciale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del provvedimento e del procedimento per vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il preteso omesso esame di fatti decisivi e per la motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
Invocato in relazione al requisito della motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 111 Cost.
Invocato per sostenere la nullità del provvedimento privo di adeguata motivazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo di nullità del procedimento e dell'ordinanza per asserita erronea valutazione delle risultanze processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancanza della procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'esame delle censure di merito resta precluso quando il ricorso è privo di un valido conferimento del potere di rappresentanza processuale in cassazione.
- In tema di espulsione dello straniero, il ricorrente aveva prospettato che il giudice debba sempre valutare in concreto la situazione personale e gli eventuali divieti di allontanamento, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze per il rilievo assorbente dell'inammissibilità formale.
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