Sentenza n. 166/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1. del provvedimento conclusivo negativo prot. 101 del 6 settembre 2021 con il quale si comunica l'adozione della Determinazione di Conclusione Negativa della Conferenza di servizi in riferimento all'istanza depositata da Vodafone Italia S.p.A. in data 03.03.2021 per la modifica dell'impianto preesistente regolarmente autorizzato sito nel Comune di L'Aquila (Aq) in località Molino del Campo S.Elia (foglio 92- particella 251); 2. del diniego di autorizzazione paesaggistica del 09/07/2021 del Comune di L'Aquila prot.63630 comunicato alla ricorrente in allegato alla Determina prot.101 del 06/09/2021; 3. del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere del'08/07/2021 prot. 62440;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, diniego di autorizzazione paesaggistica e parere negativo della Soprintendenza relativi all'adeguamento di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento conclusivo negativo della conferenza di servizi, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il parere negativo della Soprintendenza concernenti la sostituzione di una struttura carrata mobile con un palo fisso alto 30 metri, dotato di quattro antenne, e la realizzazione delle relative fondazioni e opere di collegamento. L'area era sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza del fiume Aterno e ricadeva in zona A2 del Piano Regionale Paesistico. La Soprintendenza aveva richiesto integrazioni e chiarimenti progettuali, anche in relazione agli scavi, alle fondazioni, al collegamento alla rete pubblica e alla possibile interferenza con il Tratturo Magno L'Aquila-Foggia; dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della società, aveva espresso parere negativo. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione e l'apoditticità del parere, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e dell'asserita assenza di modifiche sostanziali rispetto alla precedente installazione, nonché l'illegittimità della motivazione comunale, ritenuta limitata al mero richiamo del parere negativo della Soprintendenza, oltre che tardivo e quindi non vincolante.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, con memoria depositata prima dell'udienza, la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio della domanda e dell'art. 35 c.p.a., il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il parere della Soprintendenza, il diniego paesaggistico e la determinazione conclusiva negativa. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti in ragione della particolare articolazione della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base del procedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento localizzato in area sottoposta a tutela.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto comunicato dalla Soprintendenza prima dell'adozione del parere negativo.
art. 35 c.p.a.
La disposizione è applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'epigrafe processuale con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio della domanda e dell'art. 35 c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, il giudice può compensare le spese in considerazione della complessità e dell'articolazione della vicenda fattuale.
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