Sentenza n. 1209/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della nota del 27.10.2025, comunicata in data 28.10.2025 alla ricorrente, a firma del Direttore Generale della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, con la quale l'Amministrazione resistente negava parzialmente l'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi. nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all'istanza del 01.10.2025, assunta in pari data, e la conseguente condanna della intimata amministrazione al rilascio della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alle relazioni di servizio redatte dai responsabili degli uffici sulle mansioni svolte dalla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente della Stazione Zoologica, aveva instaurato davanti al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, un giudizio diretto ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori dal 2019 e a ottenere il relativo trattamento retributivo. Nell’ambito di tale controversia aveva presentato istanze di accesso alle relazioni eventualmente redatte dai responsabili degli uffici sulle mansioni da lei svolte. Dopo aver depositato in sede lavoristica alcune relazioni, l’Amministrazione, con la nota impugnata, ne aveva osteso alcune e negato l’accesso alle ulteriori, richiamando il segreto professionale e l’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200. La ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990 e del D.P.C.M. n. 200/1996, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha sostenuto che le relazioni richieste fossero relazioni di servizio concernenti le mansioni effettivamente svolte, non atti defensionali o corrispondenza con l’Avvocatura dello Stato, e che sussistesse un interesse concreto e attuale alla loro conoscenza in ragione del giudizio lavoristico pendente. L’Amministrazione ha eccepito che la documentazione non riguardasse attività di pubblico interesse, che fosse sottratta all’accesso ai sensi del D.P.C.M. n. 200/1996 e che l’accesso fosse comunque privo di utilità, perché le dichiarazioni avrebbero potuto essere assunte come prova testimoniale o la ricorrente sarebbe decaduta da tale mezzo nel giudizio del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Stazione Zoologica di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il giudice ha ritenuto che le relazioni richieste fossero relazioni di servizio redatte dai responsabili degli uffici presso i quali la ricorrente aveva lavorato e non rientrassero nelle categorie sottratte all’accesso dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 200/1996, ossia pareri resi in relazione a liti potenziali o in corso, relativa corrispondenza, atti defensionali e corrispondenza difensiva. Ha riconosciuto l’interesse della ricorrente alla conoscenza degli atti in funzione della tutela nel giudizio lavoristico pendente. Ha inoltre valorizzato la contraddittorietà dell’operato amministrativo, poiché alcune relazioni della medesima natura erano state depositate nel giudizio e ostese, mentre altre erano state sottratte senza una giustificazione coerente. La possibile inutilizzabilità o tardiva deduzione delle relazioni nel processo del lavoro non elimina l’interesse all’accesso in sede amministrativa, trattandosi di questione da valutare dal giudice del lavoro. La Stazione Zoologica è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale tutela l’interesse concreto della ricorrente alla conoscenza di documenti amministrativi utili alla difesa di una posizione giuridica, quando non ricorrano specifiche cause di esclusione.
art. 2 D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200
“pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, degli atti defensionali e della relativa corrispondenza”
La sottrazione all’accesso riguarda gli atti riconducibili alla funzione difensiva e ai rapporti riservati tra amministrazione e Avvocatura dello Stato; non comprende le relazioni di servizio redatte dai responsabili degli uffici sulle mansioni svolte da un dipendente.
Massime di principio
- Il segreto professionale e l’esclusione dall’accesso previsti per gli atti dell’Avvocatura dello Stato riguardano pareri relativi a liti, atti defensionali e la relativa corrispondenza, ma non si estendono alle relazioni di servizio formate dagli uffici amministrativi per descrivere fatti, attività e mansioni svolte dal dipendente.
- La pendenza di una controversia lavoristica attribuisce al dipendente un interesse concreto e attuale ad accedere alle relazioni di servizio pertinenti alla controversia, anche quando tali documenti siano stati formati dall’amministrazione nel contesto della preparazione della propria posizione processuale.
- È contraddittorio negare l’accesso ad alcune relazioni di servizio e consentire, o depositare in giudizio, altre relazioni aventi la medesima natura, senza una specifica e coerente ragione differenziatrice.
- L’eventuale decadenza o inutilizzabilità di un documento nel giudizio in cui il richiedente intende produrlo non elimina, di per sé, l’interesse concreto e attuale all’accesso amministrativo; gli effetti processuali dell’acquisizione del documento spettano al giudice della controversia principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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