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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4177/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna (Tribunale di Agrigento e conferma in appello) per il delitto richiamato in sentenza, denunciando: 1) vizio di applicazione della legge penale e carenza di motivazione sulla sussistenza del fatto e sulla colpevolezza; 2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è diretto contro la conferma della condanna (pena: 1 anno e 1 mese di reclusione e 500 euro di multa) e il diniego dei benefici richiesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e puntuale la motivazione dei giudici di merito, che hanno fondato la condanna su elementi probatori convergenti (dichiarazioni della persona offesa, testimonianze e fotogrammi di videosorveglianza) e hanno correttamente escluso la particolare tenuità del fatto alla luce dell'entità del danno (prelievi per 1.400 euro) e della reiterazione. Sono state inoltre adeguatamente motivate la negazione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione della personalità negativa dell'imputata e dei precedenti. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 231/2007, art. 55 comma 9

    art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    La condotta contestata è stata inquadrata nella fattispecie richiamata; la Corte non ha ritenuto itergere sull'interpretazione estensiva o restrittiva della norma ma ha confermato la colpevolezza sulla base delle risultanze probatorie

  • codice penale, art. 131-bis

    L'art. 131-bis richiede congiuntamente la 'particolare tenuità dell'offesa' e la 'non abitualità del comportamento'. La Corte territoriale ha valutato entrambi gli indici (modalità della condotta e esiguità del danno) secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha escluso la particolare tenuità a causa dell'entità del danno e della reiterazione

  • codice penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valutando la personalità, i precedenti e la pervicacia. La Corte ha ritenuto la negativa personalità dell'imputata e la pervicacia tali da escludere le attenuanti

  • codice penale, art. 133

    I criteri direttivi per la valutazione della gravità del fatto (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo ecc.) sono stati applicati per escludere la particolare tenuità dell'offesa

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    La sintetica indicazione dei motivi di ricorso è stata redatta ai sensi dell'articolo richiamato; la Corte ha trattato i motivi nella forma sintetica consentita

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione del merito: i giudizi sulla valutazione e valutabilità della prova decisi dai giudici di merito sono insindacabili salvo vizio di diritto o motivazione carente.
  • Per ottenere l'esclusione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. il ricorrente deve dimostrare sia la particolare tenuità della condotta (modalità e esiguità del danno, valutate secondo art. 133 c.p.) sia la non abitualità del comportamento; entrambe le condizioni sono necessarie e vanno provate con riferimento ai criteri legislativi.
  • La negazione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice indica elementi rilevanti (es. precedenti, personalità, pervicacia) che giustifichino il diniego; non è richiesto l'esame di ogni elemento favorevole ma solo di quelli ritenuti decisivi.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; precedenti e reiterazione possono giustificare un giudizio prognostico negativo e il conseguente diniego.
  • Quando la responsabilità è fondata su elementi convergenti (dichiarazioni della vittima, testimonianze e video/sistemi di sorveglianza) è difficile ottenere la riforma in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e coerente.

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