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Ordinanza

Ordinanza n. 1853/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento rilasciato in data 8 settembre 2025 dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, recante diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202514922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, notificando il ricorso al solo Ministero dell’Interno. Il TAR ha rilevato che l’atto è imputabile e riferibile al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, quale amministrazione che ha emesso il provvedimento, e che pertanto la notificazione non è stata eseguita nei confronti del corretto destinatario, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha qualificato il vizio come nullità della notificazione, e non come inesistenza, ritenendola quindi rinnovabile. È stato inoltre disposto il rispetto delle modalità previste dall’art. 11 del R.D. n. 1611/1933 per la notificazione nei confronti dell’amministrazione statale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il ricorrente dovrà depositare la prova dell’avvenuta notificazione entro quindici giorni dalla notifica. La rinnovazione è stata disposta ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., secondo cui, in caso di notificazione nulla e di mancata costituzione del destinatario, la rinnovazione tempestiva impedisce la decadenza. Il prosieguo del giudizio resta subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di fissazione di udienza da parte del difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato (…)

    L’azione di annullamento deve essere notificata all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato; la notificazione al solo Ministero dell’Interno non è sufficiente quando il provvedimento è riferibile al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata entro il termine perentorio fissato dal giudice; la rinnovazione impedisce la decadenza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    La disciplina dell’art. 44, comma 4, c.p.a. è applicata nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità richiamata dal TAR.

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’amministrazione statale deve rispettare le modalità previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di annullamento, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato; la notificazione a un’amministrazione diversa non soddisfa l’onere previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La notificazione eseguita nei confronti di un’amministrazione diversa da quella cui è imputabile l’atto può integrare una nullità rinnovabile, anziché un’inesistenza, quando sussista un collegamento sufficiente con il processo e con il destinatario sostanziale dell’azione.
  • Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si è costituito e il vizio è rinnovabile, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione tempestiva impedisce la decadenza.
  • La rinnovazione della notificazione nei confronti di un’amministrazione statale deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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