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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23965/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di La Spezia (02/11/2022) che, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l'appello cautelare del P.M. e disposto il sequestro preventivo di 140.000 pezzi di giocattoli modello "stretch allungabili Me contro Te" (dichiarazione di importazione IMA Reg T n. 22087S del 11/10/2021) nell'ambito di indagini per il reato previsto dall'art. 517 c.p., per presunta non conformità all'Allegato II della Direttiva 2009/48/CE. Quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per giudicato cautelare (il Tribunale avrebbe precedentemente respinto una richiesta di sequestro del 24/05/2022 non impugnata dal P.M., che poi ha riproposto una nuova richiesta senza nuovi elementi); 2) omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello per giudicato cautelare; 3) carenza dell'elemento costitutivo del reato ex art. 517 c.p. perché i giocattoli sarebbero prodotti in Italia e acquisiti da società italiana (Gameshop s.r.l.); 4) insufficiente motivazione rispetto a prova decisiva (conclusioni del laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane di Palermo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'indagato, pur astrattamente legittimato a chiedere il riesame, non abbia allegato un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa sequestrata (i 140.000 giocattoli sono di proprietà della società) e quindi non poteva proporre il gravame in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 517 cod.pen.

    Nella vicenda il fatto illecito investigato riguarda la messa in commercio di giocattoli non conformi alla normativa di sicurezza; la norma è richiamata come fattispecie penale di riferimento per le indagini

  • Direttiva 2009/48/CE, Allegato II

    Allegato II della Direttiva 2009/48/CE

    Il sequestro è motivato dalla presunta non conformità dei giocattoli alle prescrizioni di sicurezza contenute nell'Allegato II della Direttiva

  • art. 322 cod.proc.pen.

    Disciplina il riesame del sequestro preventivo; attribuisce la legittimazione astratta a proporre il riesame a imputato, proprietario o avente diritto alla restituzione, ma richiede un interesse concreto alla restituzione

  • art. 568 cod.proc.pen., comma 3

    Richiama il principio per cui anche chi non è proprietario può chiedere il riesame purché dimostri l'interesse concreto alla restituzione della cosa sequestrata

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: qui invocate dal ricorrente per presunte violazioni e carenze di motivazione

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata per carico delle spese al ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata a supporto della discrezionalità del giudice nel non infliggere sanzione aggiuntiva se il ricorso è stato proposto non per colpa, pur disponendo il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Chi propone impugnazione avverso un sequestro preventivo deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; la mera qualità di indagato non è sufficiente se non è allegato un diritto alla restituzione
  • La legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p. non esonera dall'onere di provare lo specifico interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p.; i ricorsi privi di tale allegazione sono inammissibili
  • Un precedente rigetto di una richiesta cautelare non trasforma automaticamente una successiva richiesta del P.M. in illegittima salvo che non sussista giudicato cautelare o manchi qualsiasi nuovo elemento: il giudice di merito può valutare nuovamente la misura se la situazione investigativa cambia
  • Per contestare la fondatezza del sequestro per inidoneità del fatto rispetto alla norma penale o per carenza dell'elemento costitutivo (es. origine dei prodotti), il resistente deve proporre allegazioni concrete e probatorie; deduzioni generiche non sono normalmente sufficienti in Cassazione
  • La contestazione di valutazioni probatorie decisive (es. esiti di laboratori) richiede una motivazione specifica e l'indicazione di eventuali vizi procedurali o di valutazione per essere rilevante in sede di legittimità
  • In caso di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, è comune la condanna alle spese e, nei casi ritenuti non dolosi ma meritevoli di richiamo, l'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in via equitativa

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